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DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57

Misure urgenti ((...)) per il settore energetico. (23G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27/07/2023, n. 174).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal: 6-7-2023
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                               Art. 1 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi  del  servizio
sanitario della regione Calabria; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per garantire alle strutture sanitarie  convenzionate
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il
ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali  sospensioni
di attivita' ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo  delle  regioni  a
statuto ordinario; 
  Tenuto conto della necessita' di  garantire  la  continuita'  nello
svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali  la
sostenibilita' dei  bilanci  ha  risentito  delle  conseguenze  degli
effetti della pandemia; 
  Considerata la necessita' di adottare misure urgenti per  garantire
la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
coerentemente   con   il   relativo   cronoprogramma,   relativamente
all'housing universitario e  alla  certificazione  della  parita'  di
genere; 
  Considerato, infine,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre misure nel settore energetico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  della  salute,
del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87)) 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 luglio 2023, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che
"Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57,  recante
misure urgenti per gli enti territoriali, nonche'  per  garantire  la
tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo
decreto-legge n. 57 del 2023".