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DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. (23G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68 (in G.U. 13/06/2023, n. 136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 15-4-2023
al: 13-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Considerato che  la  persistente  situazione  di  scarsita'  idrica
determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile  e  in  quello
irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese; 
  Considerato che il citato fenomeno siccitoso  potrebbe  determinare
gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
coordinamento di tutte le iniziative e le attivita' finalizzate  alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'  idrica  e
al potenziamento  e  all'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,
aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti  climatici
e riducendo le dispersioni di risorse idriche; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  della  crisi  nel  settore  idrico  connessa  alla
situazione metereologica in atto, prevedendo  misure  finalizzate  ad
individuare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle  infrastrutture
idriche primarie nonche' degli interventi di ammodernamento volti  al
contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, per la protezione civile  e  le  politiche  del
mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
PNRR, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Cabina di regia per la crisi idrica 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di
regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero,  su  delega   di   questi,   dal   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  composto  dal  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali
e le autonomie e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  invitati,  in  ragione
della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  possono  essere  invitati  altresi'  il  presidente   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o provincia autonoma da lui delegato. Il  Sottosegretario  di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  con  delega  in  materia  di
coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina  di  regia
con funzioni di segretario. 
  2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e
degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve
termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere
realizzati da parte del Commissario, ai  sensi  dell'articolo  3.  La
ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno  totale  o
residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine
di priorita' di finanziamento. 
  4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel
settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di
urgenza dell'intervento per la  crisi  idrica.  Le  predette  risorse
previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo  restando  il  finanziamento  della
progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione. 
  5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui  al  comma  3  e
delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili  e  dei
relativi interventi, come individuati ai sensi del comma  4,  nonche'
all'approvazione del programma  degli  interventi  individuati  dalla
Cabina di regia ai sensi  del  comma  3,  nel  limite  delle  risorse
disponibili. 
  6. Il decreto di cui al comma  5  ripartisce  le  risorse  tra  gli
interventi identificati con codice unico di progetto,  indicando  per
ogni  intervento  il  cronoprogramma  procedurale,  l'amministrazione
responsabile  ovvero  il  soggetto  attuatore,   nonche'   il   costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma  5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.  Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e  al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e  sfangamento  delle  dighe,  sulla
base dei progetti di gestione di cui  all'articolo  114  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di  decreto  di  cui  al
presente comma e' trasmesso, corredato  di  relazione  tecnica,  alle
Camere per l'espressione del parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il  termine  di
sette giorni dalla  data  della  trasmissione,  decorsi  i  quali  il
decreto puo' comunque essere adottato. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei
residui  e,  ove  necessario,  mediante  versamento   all'entrata   e
successiva riassegnazione alla spesa. 
  8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la
Cabina di regia: 
    a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni; 
    b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione
previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita'; 
    d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi
del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,
opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,
anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; 
    e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti. 
  9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia
acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi
periodici  sullo  stato  di  attuazione  dei   predetti   interventi,
predisposti  anche  sulla  base  delle  informazioni  ricavabili  dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un  massimo  di  tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 303 del 1999,  cui  compete  un  compenso  fino  a  un
importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine e'  autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i
Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i
Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2
riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la
trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi
affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle
iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle
eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli
interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.