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LEGGE 9 febbraio 2023, n. 12

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere. (23G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2023
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Testo in vigore dal: 18-2-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Istituzione e durata della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sul femminicidio, nonche' su  ogni  forma  di  violenza  di
genere, di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione,  al  termine  dei  propri  lavori,  presenta  la
relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione   e'   il
          seguente: «Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
          su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          di inchiesta procede alle indagini e  agli  esami  con  gli
          stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni  della  Autorita'
          giudiziaria.».