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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-11-2022
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo,  dove  si
prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza
di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono,  se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono  conto
di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza  o
dell'oggetto.»; 
  Vista la direttiva n.  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in  particolare,  l'articolo  11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri  adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva  onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33
del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22»,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  88  del  16  aprile
1998; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del  3  maggio
2000, che sostituisce la  decisione  n.  94/3/CE  che  istituisce  un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo  1,  lettera  a),  della
direttiva n. 75/442/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti  e  la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio  che  istituisce  un  elenco  di
rifiuti pericolosi ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  4,  della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Considerato che esiste un mercato  per  l'aggregato  recuperato  in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile,  in  sostituzione  della
materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che
sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e' utilizzabile,
nel rispetto dei criteri di cui al presente  regolamento,  e  che  la
medesima rispetta la normativa e gli standard  esistenti  applicabili
ai prodotti; 
  Considerato  che  dall'istruttoria   effettuata   e'   emerso   che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri  di  cui  al  presente
regolamento, non comporta impatti complessivi negativi  sulla  salute
umana o sull'ambiente; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)
n. 2015/1535 che prevede una procedura di  informazione  nel  settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi
della societa' dell'informazione, effettuata con nota  del  10  marzo
2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 27 giugno 2022, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione  e
di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni  di
recupero,  cessano  di  essere  qualificati  come  rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di  aggregati
recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione
selettiva. 
  2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, le  operazioni  di  recupero
aventi a oggetto rifiuti non  elencati  all'Allegato  1,  tabella  1,
punti 1 e 2, del presente  regolamento  finalizzate  alla  cessazione
della qualifica di rifiuto sono soggette al  rilascio  o  al  rinnovo
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui  al
Titolo III-bis della parte seconda del medesimo  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE) 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88, S.O. : 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competente,   che
          includono: 
                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di
          conformita'. 
              In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del
          comma 2, continuano ad applicarsi,  quanto  alle  procedure
          semplificate per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni
          di cui aldecreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998,  pubblicato   nel   supplemento   ordinario   n.   72
          allaGazzetta Ufficialen.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui aidecreti del Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno  2002,  n.  161,  e17
          novembre 2005, n. 269. 
                3-bis.Le  autorita'  competenti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
                3-ter.L'ISPRA,   o   l'Agenzia   regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,
          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gliarticoli 4, comma  4,
          e6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
                3-sexies.Con  cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
                3-septies.Al  fine  del  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal  presente  decreto,  daldecreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, daldecreto  legislativo
          25  luglio  2005,  n.  151,  e  daldecreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
                5-bis.La persona fisica o giuridica che utilizza, per
          la prima volta, un  materiale  che  ha  cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.» 
              - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e  che
          abroga alcune direttive) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  del
          22 novembre 2008, n. L 312. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, (concernente
          la registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE, 93/105/CE  e  2000/21/CE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   25   novembre   2009
          (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
          20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998
          (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti  alle
          procedure semplificate di recupero ai sensi degli  articoli
          31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. 
              - La decisione della  Commissione  2000/532/CE,  del  3
          maggio 2000, (che  sostituisce  la  decisione  94/3/CE  che
          istituisce un elenco di rifiuti conformemente  all'articolo
          1, lettera a), della  direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio
          relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del  Consiglio
          che istituisce un elenco di  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'articolo 1, paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE
          del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 6 settembre 2000, n. L 226. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione   (codificazione)),   pubblicata    nella
          G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il   testo   dell'articolo   184-ter   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli artt. 208, 209  e  211  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O.: 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). -  1.I  soggetti
          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
                2. Per le installazioni di cui all'articolo 6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                  a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                  b) se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
                  c) la Regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
                  d)  i  contenuti   dell'AIA   sono   opportunamente
          integrati con gli elementi di cui all'articolo  208,  comma
          11; 
                  e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
                  f) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                  g) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta
          l'evento incidente. 
                3. Entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda
          di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
                4. Entro novanta giorni dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                  a) procede alla valutazione dei progetti; 
                  b) acquisisce e valuta tutti gli elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
                  c)  acquisisce,  ove   previsto   dalla   normativa
          vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                  d) trasmette le proprie conclusioni con i  relativi
          atti alla regione. 
                5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
                6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
                7.  Nel  caso  in  cui  il  progetto  riguardi   aree
          vincolate ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42, si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  146di
          tale decreto in materia di autorizzazione. 
                8. L'istruttoria  si  conclude  entro  centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
                9. I termini di cui al comma 8 sono  interrotti,  per
          una sola volta, da eventuali  richieste  istruttorie  fatte
          dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
                10. Ferma restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
                11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi  di  cui  all'articolo  178e  contiene  almeno   i
          seguenti elementi: 
                  a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che  possono
          essere trattati; 
                  b) per ciascun tipo di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                  c)  le  misure  precauzionali  e  di  sicurezza  da
          adottare; 
                  d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                  e) il metodo da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                  f) le disposizioni relative alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                  g) le garanzie finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                  h) la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                  i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i
          processi  di  trattamento  termico   dei   rifiuti,   anche
          accompagnati da recupero energetico. 
                11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
          o  il  coincenerimento  con  recupero   di   energia   sono
          subordinate alla condizione che il recupero avvenga con  un
          livello elevato di  efficienza  energetica,  tenendo  conto
          delle migliori tecniche disponibili. 
                12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies  per
          le  installazioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui allalegge n. 241 del 1990. 
                12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
                13.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                  a) alla diffida, stabilendo  un  termine  entro  il
          quale devono essere eliminate le inosservanze; 
                  b)   alla   diffida   e   contestuale   sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                  c)  alla  revoca  dell'autorizzazione  in  caso  di
          mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con   la
          diffida e in caso di reiterate violazioni  che  determinino
          situazione  di  pericolo  per  la  salute  pubblica  e  per
          l'ambiente. 
                14. Il controllo e l'autorizzazione delle  operazioni
          di carico,  scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  di
          rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
          disposizioni di cui allalegge 28 gennaio 1994,  n.  84e  di
          cui  aldecreto  legislativo  24  giugno  2003,   n.   182di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
                15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
                17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                  c) sede dell'impianto autorizzato; 
                  d) attivita' di gestione autorizzata; 
                  e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                  f) quantita' autorizzate; 
                  g) scadenza dell'autorizzazione. 
                17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
                18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
                19. Le procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
                19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani». 
              «Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
          possesso di certificazione ambientale).  -  1.Nel  rispetto
          delle normative comunitarie, in sede di espletamento  delle
          procedure previste  per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni
          all'esercizio  di  un  impianto  ovvero  per   il   rinnovo
          dell'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'articolo  212,   le
          imprese che risultino registrate  ai  sensi  delregolamento
          (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria   delle
          organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e
          audit, che abroga il regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le
          decisioni della Commissione  2001/681/CE  e  2006/193/CE  o
          certificati Uni  En  Iso  14001,  possono  sostituire  tali
          autorizzazioni con autocertificazione resa  alle  autorita'
          competenti, ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa,  di  cui  aldecreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
                3. L'autocertificazione e i  relativi  documenti,  di
          cui ai commi 1 e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
                4.  L'autocertificazione  e  i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
                5. Salva l'applicazione delle sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applical'articolo 483 del  codice  penalenei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
                6. Resta  ferma  l'applicazione  del  Titolo  III-bis
          della parte seconda del  presente  decreto,  relativo  alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
                7. I titoli abilitativi di cui al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  17,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                7-bis. La comunicazione dei dati di cui  al  comma  7
          deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi». 
              «Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca  e  di
          sperimentazione).  -  1.  I  termini  di  cui  agliarticoli
          208e210sono ridotti alla meta'  per  l'autorizzazione  alla
          realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione  qualora  siano  rispettate   le   seguenti
          condizioni: 
                  a) le attivita'  di  gestione  degli  impianti  non
          comportino utile economico; 
                  b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non
          superiore  a  5  tonnellate  al   giorno,   salvo   deroghe
          giustificate dall'esigenza di effettuare prove di  impianti
          caratterizzati da  innovazioni,  che  devono  pero'  essere
          limitate alla durata di tali prove. 
                2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa  previa
          verifica  annuale  dei  risultati  raggiunti  e  non   puo'
          comunque superare altri due anni. 
                3.   Qualora   il   progetto   o   la   realizzazione
          dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro
          il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare
          istanza  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  che  si  esprime  nei  successivi
          sessanta giorni di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata  a
          favore dello Stato. 
                4. In  caso  di  rischio  di  agenti  patogeni  o  di
          sostanze  sconosciute  e  pericolose  dal  punto  di  vista
          sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
          concerto con i Ministri delle attivita'  produttive,  della
          salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                5. L'autorizzazione di cui al presente articolo  deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia, all'ISPRA che cura  l'inserimento  in  un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  16,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                5-bis. La comunicazione dei dati di cui  al  comma  5
          deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.»