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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 30/12/2022.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al codice penale
  • 1
  • 2
  • 3
  • Modifiche al codice di procedura penale
    Capo I
    Modifiche al Libro I del codice di procedura penale
  • 4
  • 5
  • Modifiche al Libro II del codice di procedura penale
  • 6
  • 7
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  • Modifiche al Libro V del codice di procedura penale
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  • Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale
  • 30
  • 31
  • Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale
  • 32
  • Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale
  • 33
  • 34
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  • 37
  • Modifiche al Libro X del codice di procedura penale
  • 38
  • 39
  • Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale
  • 40
  • Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
    del codice di procedura penale
  • 41
  • Disciplina organica della giustizia riparativa
    Capo I
    Principi e disposizioni generali
    Sezione I
    Definizioni, principi e obiettivi
  • 42
  • 43
  • Accesso ai programmi di giustizia riparativa
  • 44
  • 45
  • Persone minori di età
  • 46
  • Garanzie dei programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti
  • 47
  • 48
  • 49
  • Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti
  • 50
  • 51
  • 52
  • Programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • Valutazione dell'autorità giudiziaria
  • 57
  • 58
  • Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività
    Sezione I
    Formazione dei mediatori esperti
  • 59
  • Requisiti per l'esercizio dell'attività
  • 60
  • Servizi per la giustizia riparativa
    Sezione I
    Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni
  • 61
  • 62
  • Centri di giustizia riparativa
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Capo I
    Modifiche in materia di procedimento per decreto
  • 68
  • Modifiche in materia di giustizia digitale
  • 69
  • Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene
    sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • Modifiche in materia di spese di giustizia
  • 80
  • 81
  • Modifiche in materia di iscrizione nel ((casellario giudiziale))
  • 82
  • Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile
  • 83
  • 84
  • Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
  • 85
  • 85 bis
  • 86
  • 87
  • 87 bis
  • 88
  • 88 bis
  • 88 ter
  • 89
  • 89 bis
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 93 bis
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 97 bis
  • 98
  • 99
  • 99 bis
Testo in vigore dal:  30-12-2022

Art. 8

Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale
1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:
«Titolo II-bis
Partecipazione a distanza
Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.
Art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.».