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LEGGE 4 agosto 2022, n. 127

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. (22G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal: 10-9-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento 
              degli atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici
stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui
agli articoli da 2 a 21 della presente legge e  all'annesso  allegato
A. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari. 
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
          Avvertenza: 
              La presente legge e' pubblicata, per motivi di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              Nella Gazzetta    Ufficiale    -     Serie     generale
          - del 12 settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione
          del testo della presente legge,  corredata  delle  relative
          note, ai sensi  dell'art.  10,  comma  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.