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LEGGE 5 agosto 2022, n. 119

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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vigente al 15/05/2024
Testo in vigore dal: 28-8-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni  organiche
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) agli articoli  2196-bis,  comma  1,  alinea,  2197,  commi  1,
alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis,
2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229,  comma  6,
2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«2033»; 
    b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le  parole:  «2025
ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, della legge 31  dicembre  2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    c) all'articolo 2209-ter,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «2024
ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1,  alinea,
le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    e) all'articolo 2224, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 
      2) alla  lettera  b),  le  parole:  «2025,  ovvero  dal  giorno
successivo al diverso termine stabilito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la  parola:  «2024»  e'
sostituita dalla seguente: «2033». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2196-bis, comma 1,
          2197, commi 1 e 1-bis, 2197-bis, comma 1,  2207,  comma  1,
          2208, comma  1-bis,  2209-quater,  comma  1,  2209-septies,
          comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1,  e  2239,  comma
          3-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2010,  n.  106,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2196-bis (Regime transitorio  dei  reclutamenti
          degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e  dell'Aeronautica  militare). -  1.
          Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai  concorsi  per
          il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di  cui
          all'articolo  655,  riservati  al  personale  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare,  con  decreti  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di
          Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: 
                  a) limiti di eta',  comunque  non  superiori  a  52
          anni; 
                  b) titoli di studio non  inferiori  al  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
                  c)  estensione  anche  ai  volontari  in   servizio
          permanente; 
                  d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino
          a un massimo di 5 anni.» 
                «Art. 2197 (Regime transitorio del  reclutamento  nel
          ruolo  marescialli  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare). - 1.  Sino  all'anno
          2033, fatti salvi i concorsi  gia'  banditi  o  in  via  di
          espletamento,  il  reclutamento   nel   ruolo   marescialli
          avviene, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          679, comma 1, in misura: 
                  a)  non  superiore  al  70  per  cento  dei   posti
          disponibili in organico mediante concorso pubblico; 
                  b)  non  inferiore  al  30  per  cento  dei   posti
          disponibili  in   organico   mediante   concorso   interno,
          riservato agli appartenenti al  ruolo  dei  sergenti  e  al
          ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo  quanto
          previsto dall'articolo 682, comma 5. 
                1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta'  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1,  lettera  b),
          e' elevato a 52 anni.» 
                «Art. 2197-bis (Regime transitorio della  valutazione
          delle consistenze organiche ai  fini  delle  immissioni  in
          alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno  2033,
          per le immissioni annuali nei ruoli  dei  marescialli,  dei
          sergenti e dei volontari in servizio  permanente  si  tiene
          conto delle  vacanze  complessive  esistenti  nei  predetti
          ruoli  rispetto  alle   dotazioni   organiche   transitorie
          complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna  Forza
          armata.» 
                «Art. 2207 (Adeguamento degli  organici). -  1.  Sino
          all'anno  2033,  le  dotazioni  organiche   del   personale
          ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio  permanente
          e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare,  sono   annualmente   determinate,   secondo   un
          andamento  delle  consistenze  del  personale  in  servizio
          coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli  articoli
          582, 583  e  584  e  con  la  ripartizione  degli  organici
          complessivi di cui all'articolo 798-bis,  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione.» 
                «Art.  2208  (Carenze  organiche  transitorie). -  1.
          (omissis). 
                1-bis. Dall'anno 2016 e  sino  all'anno  2033,  ferma
          restando l'entita' complessiva  delle  dotazioni  organiche
          delle  Forze  armate,  di  cui  all'articolo  2206-bis,  la
          devoluzione delle eventuali carenze  organiche  di  cui  al
          comma 1 puo' essere effettuata anche a favore  delle  altre
          Forze armate.». 
                «Art. 2209-quater (Piano di programmazione  triennale
          scorrevole). - 1. Ai fini  del  progressivo  raggiungimento
          delle dotazioni organiche complessive di  cui  all'articolo
          798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016  e  sino  all'anno
          2033,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione  e  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  adottato
          ogni anno un piano di programmazione  triennale  scorrevole
          per disciplinare le modalita' di attuazione: 
                  a) dei transiti del personale militare in  servizio
          permanente non dirigente  e  non  soggetto  a  obblighi  di
          ferma,  appartenente  all'Esercito  italiano,  alla  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  corpo,  e
          all'Aeronautica militare, nei ruoli  del  personale  civile
          dell'amministrazione    della    difesa    e    di    altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  escluse  le  Forze  di  polizia,   di   cui
          all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  e  il
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  secondo  i  criteri
          stabiliti  dall'articolo  2209-quinquies,  fermo   restando
          quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001; 
                  b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014,
          estese anche al personale militare in servizio permanente.» 
                «Art. 2209-septies (Disposizioni  transitorie  intese
          ad estendere l'istituto dell'aspettativa per  riduzione  di
          quadri   per   il   personale   militare   non    dirigente
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare). - 1. Sino all'anno 2033, il  personale  militare
          fino al grado di tenente colonnello e gradi  corrispondenti
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare, ivi compreso quello  di  cui  all'articolo  2210,
          comma 1, lettere a), b), c), d), f) e  g),  non  altrimenti
          riassorbibile  con  le  modalita'   di   cui   all'articolo
          2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al
          comma 2 del presente articolo, e' collocato in  aspettativa
          per  riduzione  di  quadri,  indipendentemente  dal   grado
          rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal  ruolo
          di appartenenza.» 
                «Art. 2229 (Regime transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria). - 1-5. (omissis). 
                6. Fino all'anno 2033, il collocamento in  ausiliaria
          puo' avvenire, altresi',  a  domanda  dell'interessato  che
          abbia prestato non meno di 40 anni di  servizio  effettivo.
          Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.» 
                «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali  di
          divisione, ammiragli di divisione e generali  di  divisione
          aerea). - 1. In relazione  all'andamento  dei  ruoli,  sino
          all'anno 2033, la permanenza minima nel grado  di  generale
          di divisione e gradi corrispondenti per  la  promozione  al
          grado di generale di corpo d'armata e gradi  corrispondenti
          e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da
          includere,  oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati   l'anno
          precedente e giudicati idonei e non iscritti in  quadro,  i
          generali di divisione e  gradi  corrispondenti  non  ancora
          valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore  a
          quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e  4,  di  cui  agli
          articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis,  allegate
          al presente codice e comunque non inferiore a due anni.» 
                «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
          ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis). 
                3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla
          tabella 3, quadri I e II,  il  conseguimento  della  laurea
          specialistica  e'  richiesto  nel  grado  di  capitano  per
          l'avanzamento al grado superiore.» 
                «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali  di
          divisione, ammiragli di divisione e generali  di  divisione
          aerea). - 1. In relazione  all'andamento  dei  ruoli,  sino
          all'anno 2033, la permanenza minima nel grado  di  generale
          di divisione e gradi corrispondenti per  la  promozione  al
          grado di generale di corpo d'armata e gradi  corrispondenti
          e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da
          includere,  oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati   l'anno
          precedente e giudicati idonei e non iscritti in  quadro,  i
          generali di divisione e  gradi  corrispondenti  non  ancora
          valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore  a
          quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e  4,  di  cui  agli
          articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis,  allegate
          al presente codice e comunque non inferiore a due anni.» 
                «Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
          ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1-3-ter. (omissis). 
                3-quater. Sino all'anno 2033, per i ruoli di cui alla
          tabella 3, quadri I e II,  il  conseguimento  della  laurea
          specialistica  e'  richiesto  nel  grado  di  capitano  per
          l'avanzamento al grado superiore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2206-bis, comma  1,
          del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2206-bis (Riduzione delle  dotazioni  organiche
          complessive dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
          escluso  il   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica  militare). -  1.  L'entita'   complessiva
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare e' fissata: 
                  a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; 
                  b) a 170.000 unita', fissate  dall'articolo  1  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
          gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
          3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                  c) a 150.000 unita', fissate dall'articolo  798,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2034.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2209-ter, comma  1,
          del Codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  2209-ter  (Disposizioni  transitorie  per   la
          graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni
          organiche dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare,
          escluso  il   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica militare a 150.000 unita'). - 1.  Ai  fini
          del  conseguimento,   entro   l'anno   2033,   dell'entita'
          complessiva   delle   dotazioni   organiche   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a
          150.000  unita'  dall'articolo   798   e   della   relativa
          ripartizione,  di  cui  agli  articoli  798-bis,   809-bis,
          812-bis e 818-bis: 
                  a)  le   dotazioni   organiche   degli   ufficiali,
          suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli  anni
          dal 2017 e seguenti,  con  decreto  adottato  dal  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione; 
                  b)  il  numero  delle  promozioni   ai   gradi   di
          colonnello  e  di  generale,  e  gradi  corrispondenti,  e'
          fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di
          cui all'articolo 2233-bis; 
                  c) fermo quanto previsto per i gradi di  colonnello
          e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e
          909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in  relazione
          alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del
          personale determinate dal medesimo decreto sono individuate
          le unita' di personale eventualmente in eccedenza.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2214-bis, comma 4,
          e 2221-bis, comma 1, del Codice dell'ordinamento  militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2214-bis (Unificazione  e  riordino  dei  ruoli
          normali e speciali degli ufficiali  appartenenti  al  Corpo
          del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina
          militare). - 1-3. (omissis). 
                4. Alla data  del  1°  gennaio  2017,  il  numero  di
          promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e  del
          ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie
          specialita' e' pari alla somma delle  promozioni  nei  vari
          gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle  armi
          navali ed e'  suddiviso  nelle  varie  specialita'  con  il
          decreto di cui all'articolo 2233-bis,  in  modo  che  siano
          gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2033, ai valori  di
          cui alla tabella 2, quadri II e VIII.» 
                «Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione  quadri). -
          1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino  al  31  dicembre
          2033, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: 
                  a) fino al grado  di  contrammiraglio,  si  applica
          quanto  previsto   dall'articolo   906,   con   riferimento
          all'organico della specialita' di assegnazione; 
                  b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed  ammiraglio
          ispettore capo, si applica  quanto  previsto  dall'articolo
          906 con riferimento all'organico del rispettivo  grado  del
          Corpo del genio della Marina.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2224, comma 1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2224 (Rafferme dei volontari di  truppa). -  1.
          L'ammissione alle rafferme e' subordinata al  rispetto  dei
          limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e   delle
          consistenze organiche previste: 
                  a) fino al 2033, dal  decreto  del  Ministro  della
          difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  previsto  dall'articolo  2207,  secondo  un
          andamento   coerente   con   l'evoluzione    degli    oneri
          complessivamente previsti per l'anno di  riferimento  dagli
          articoli 582 e 583; 
                  b) a decorrere dal 1° gennaio  2034,  dall'articolo
          798-bis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2236-bis,  comma
          1-quater, del Codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2236-bis (Regime  transitorio  dell'avanzamento
          degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1-1-ter.
          (omissis). 
                1-quater.  Fino  all'inserimento   in   aliquota   di
          valutazione per  l'avanzamento  al  grado  di  capitano  di
          corvetta degli ufficiali che hanno maturato il  periodo  di
          permanenza minima nel grado previsto dalla  tabella  2,  di
          cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre  2016,  e
          comunque non oltre il 2033, i tenenti di vascello che,  per
          effetto delle nuove permanenze  nei  gradi  previste  dalla
          tabella  2,  di  cui  all'articolo  1136-bis,  allegata  al
          presente  codice,  non  hanno  compiuto,  per   motivi   di
          servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni  entro
          l'anno  di  inserimento  in  aliquota,  sono  valutati   al
          raggiungimento delle predette condizioni e,  comunque,  non
          oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo.
          Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica  ed
          economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse
          avuto luogo al raggiungimento della permanenza  minima  nel
          grado prevista dal presente codice.».