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LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022, ad eccezione dell'art. 31 che entra in vigore l'1/1/2023. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2024)
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Testo in vigore dal: 27-8-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  legge  reca  disposizioni  per  la  tutela  della
concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, finalizzate, in particolare, a: 
    a) promuovere lo sviluppo della concorrenza,  anche  al  fine  di
garantire l'accesso ai  mercati  di  imprese  di  minori  dimensioni,
tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica  sociale
connessi  alla  tutela  dell'occupazione,  nel  quadro  dei  principi
dell'Unione europea, nonche' di contribuire  al  rafforzamento  della
giustizia sociale, di  migliorare  la  qualita'  e  l'efficienza  dei
servizi pubblici e di potenziare lo  sviluppo  degli  investimenti  e
dell'innovazione  in  funzione  della  tutela  dell'ambiente,   della
sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini; 
    b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di  carattere  normativo  e
amministrativo, all'apertura dei mercati; 
    c) garantire la tutela dei consumatori. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  47  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art.  47  (Legge  annuale  per   il   mercato   e   la
          concorrenza).  -  1.  Il   presente   articolo   disciplina
          l'adozione  della  legge  annuale  per  il  mercato  e   la
          concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli  regolatori,
          di carattere normativo o amministrativo,  all'apertura  dei
          mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza  e  di
          garantire la tutela dei consumatori. 
              2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione  al
          Governo  della  relazione  annuale  dell'Autorita'  garante
          della concorrenza e del  mercato,  ai  sensi  dell'art.  23
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  come  modificato  dal
          comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  tenendo
          conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli
          stessi fini  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          dall'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,
          presenta alle Camere il disegno di  legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza. 
              3. Il disegno di legge di  cui  al  comma  2  reca,  in
          distinte sezioni: 
                a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
          relazione ai  pareri  e  alle  segnalazioni  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, espressi ai  sensi
          degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287, nonche' alle  indicazioni  contenute  nelle  relazioni
          annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          e delle altre  autorita'  amministrative  indipendenti,  di
          rimuovere  gli  ostacoli  all'apertura  dei   mercati,   di
          promuovere  lo  sviluppo  della  concorrenza,   anche   con
          riferimento alle funzioni pubbliche e ai  costi  regolatori
          condizionanti  l'esercizio   delle   attivita'   economiche
          private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori; 
                b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione  di
          decreti  legislativi,  da  adottare  non  oltre  centoventi
          giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini
          di cui al comma 1; 
                c)  l'autorizzazione  all'adozione  di   regolamenti,
          decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al  comma
          1; 
                d) disposizioni recanti i principi  fondamentali  nel
          rispetto dei  quali  le  regioni  e  le  province  autonome
          esercitano le proprie competenze normative, quando  vengano
          in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza,
          ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della
          Costituzione; 
                e) norme integrative  o  correttive  di  disposizioni
          contenute  in  precedenti  leggi  per  il  mercato   e   la
          concorrenza,  con  esplicita  indicazione  delle  norme  da
          modificare o abrogare. 
              4. Il Governo allega al disegno  di  legge  di  cui  al
          comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi: 
                a) lo stato di conformita'  dell'ordinamento  interno
          ai principi comunitari in materia di  libera  circolazione,
          concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle  politiche
          europee in materia di concorrenza; 
                b) lo stato di attuazione degli  interventi  previsti
          nelle precedenti leggi per il  mercato  e  la  concorrenza,
          indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini,
          le imprese e la pubblica amministrazione; 
                c)  l'elenco  delle   segnalazioni   e   dei   pareri
          dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,
          espressi ai sensi degli articoli 21 e  22  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si e'
          ritenuto opportuno darvi seguito. 
              5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge  10
          ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro  il  30  aprile  di
          ogni anno" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  31
          marzo di ogni anno".»