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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2022, n. 77

Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. (22G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2022
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vigente al 11/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2022
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici,   di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui  ai  livelli
essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del  2006,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma
169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui  prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  «sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano»,  anziche'  «previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997
sui requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private; 
  Visto il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Vista l'Intesa adottata il 18 dicembre  2019  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
«Patto per la Salute per gli anni 2019-2021» (Rep. Atti n. 209/CSR); 
  Visto il decreto del 12 marzo 2019 del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il
«Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
sanitaria»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2021 con  il
quale e' stata costituita la Cabina di regia del Patto per la  salute
2019-2021 che a sua volta ha istituito i  gruppi  di  lavoro  tecnici
coordinati dalla Direzione generale  della  programmazione  sanitaria
del Ministero della salute e dall'Agenzia  Nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Agenas); 
  Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  approvato
dal Consiglio dell'Unione Europea il 6  luglio  2021  (10160/21),  in
particolare la Missione 6 Salute, Component 1: Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 
  Vista  la  Riforma  sulle  Reti   di   prossimita',   strutture   e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale
della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1  «Riforma
1: Definizione di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di
assistenza sanitaria territoriale)  che  prevede  la  definizione  di
standard  strutturali,  organizzativi  e  tecnologici  omogenei   per
l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente
e clima e l'identificazione delle strutture  ad  essa  deputate,  che
intende perseguire una nuova  strategia  sanitaria,  sostenuta  dalla
definizione di un adeguato assetto  istituzionale  ed  organizzativo,
che consenta al Paese di  conseguire  standard  qualitativi  di  cura
adeguati, in linea con i migliori  paesi  europei  e  che  consideri,
sempre piu', il SSN come parte di un piu' ampio  sistema  di  welfare
comunitario secondo  un  approccio  one  health  e  con  una  visione
olistica («Planetary Health»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021  con  cui  sono  stati  individuati  per  ciascuno  degli
investimenti del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le  schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale  di  Riprese  e
Resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  Tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre  2021  ai  sensi  del
quale si dispone che il regolamento per la  definizione  di  standard
organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei  per
l'assistenza territoriale, sia da adottare con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto, altresi', il comma 163,  dell'articolo  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  recante
la ripartizione delle risorse alle Regioni e alle  Province  Autonome
di Trento e di Bolzano per i progetti del Piano nazionale di  Ripresa
e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari; 
  Dato atto  che  il  documento  tecnico  e'  stato  redatto  con  il
coordinamento di Agenas, nell'ambito dei gruppi di  lavoro  istituiti
dalla Cabina di regia del Patto per la Salute 2019-2021; 
  Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate,  anche  al
fine di garantire la tutela della  salute,  di  cui  all'articolo  32
della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di  prevenzione  in
ambito sanitario, ambientale e climatico; 
  Considerate le mancate intese espresse dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nelle sedute del 30 marzo e del 21 aprile 2022; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo'  intervenire  con  deliberazione  motivata,   quando   un'intesa
espressamente prevista dalla legge  non  e'  raggiunta  entro  trenta
giorni dalla prima  seduta  della  Conferenza  Stato-regioni  in  cui
l'oggetto e' posto all'ordine del giorno; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 21 aprile 2022 e' stato  approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando  il  Ministero  della  salute  ad  adottarlo  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la nota prot. n. 8824 del 20 maggio 2022  con  la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
                relativi all'assistenza territoriale 
 
  1. Il modello per  lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel
Servizio Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi delle  strutture  dedicate  all'assistenza
territoriale  e  al  sistema  di  prevenzione  in  ambito  sanitario,
ambientale  e  climatico  sono  individuati,  rispettivamente,  negli
Allegati  1,  avente  valore  descrittivo,   e   2,   avente   valore
prescrittivo,  che  costituiscono  parte  integrante   del   presente
decreto. L'allegato 3,  costituente  altresi'  parte  integrante  del
presente  decreto,  reca,  a  fini  definitori,  il  glossario  degli
acronimi impiegati. 
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
ad   adottare   il   provvedimento   generale    di    programmazione
dell'Assistenza territoriale ai sensi del presente provvedimento. 
  3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad  adeguare  l'organizzazione  dell'assistenza  territoriale  e  del
sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui  al  presente
decreto, in  coerenza  anche  con  gli  investimenti  previsti  dalla
Missione 6 Component 1 del PNRR. 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici,   di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui  ai  livelli
essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del  2006,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma
169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui  prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  «sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano»,  anziche'  «previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997
sui requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private; 
  Visto il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Vista l'Intesa adottata il 18 dicembre  2019  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
«Patto per la Salute per gli anni 2019-2021» (Rep. Atti n. 209/CSR); 
  Visto il decreto del 12 marzo 2019 del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il
«Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
sanitaria»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2021 con  il
quale e' stata costituita la Cabina di regia del Patto per la  salute
2019-2021 che a sua volta ha istituito i  gruppi  di  lavoro  tecnici
coordinati dalla Direzione generale  della  programmazione  sanitaria
del Ministero della salute e dall'Agenzia  Nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Agenas); 
  Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  approvato
dal Consiglio dell'Unione Europea il 6  luglio  2021  (10160/21),  in
particolare la Missione 6 Salute, Component 1: Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 
  Vista  la  Riforma  sulle  Reti   di   prossimita',   strutture   e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale
della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1  «Riforma
1: Definizione di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di
assistenza sanitaria territoriale)  che  prevede  la  definizione  di
standard  strutturali,  organizzativi  e  tecnologici  omogenei   per
l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente
e clima e l'identificazione delle strutture  ad  essa  deputate,  che
intende perseguire una nuova  strategia  sanitaria,  sostenuta  dalla
definizione di un adeguato assetto  istituzionale  ed  organizzativo,
che consenta al Paese di  conseguire  standard  qualitativi  di  cura
adeguati, in linea con i migliori  paesi  europei  e  che  consideri,
sempre piu', il SSN come parte di un piu' ampio  sistema  di  welfare
comunitario secondo  un  approccio  one  health  e  con  una  visione
olistica («Planetary Health»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021  con  cui  sono  stati  individuati  per  ciascuno  degli
investimenti del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le  schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale  di  Riprese  e
Resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  Tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre  2021  ai  sensi  del
quale si dispone che il regolamento per la  definizione  di  standard
organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei  per
l'assistenza territoriale, sia da adottare con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto, altresi', il comma 163,  dell'articolo  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  recante
la ripartizione delle risorse alle Regioni e alle  Province  Autonome
di Trento e di Bolzano per i progetti del Piano nazionale di  Ripresa
e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari; 
  Dato atto  che  il  documento  tecnico  e'  stato  redatto  con  il
coordinamento di Agenas, nell'ambito dei gruppi di  lavoro  istituiti
dalla Cabina di regia del Patto per la Salute 2019-2021; 
  Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate,  anche  al
fine di garantire la tutela della  salute,  di  cui  all'articolo  32
della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di  prevenzione  in
ambito sanitario, ambientale e climatico; 
  Considerate le mancate intese espresse dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nelle sedute del 30 marzo e del 21 aprile 2022; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo'  intervenire  con  deliberazione  motivata,   quando   un'intesa
espressamente prevista dalla legge  non  e'  raggiunta  entro  trenta
giorni dalla prima  seduta  della  Conferenza  Stato-regioni  in  cui
l'oggetto e' posto all'ordine del giorno; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 21 aprile 2022 e' stato  approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando  il  Ministero  della  salute  ad  adottarlo  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la nota prot. n. 8824 del 20 maggio 2022  con  la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
                relativi all'assistenza territoriale 
 
  1. Il modello per  lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel
Servizio Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi delle  strutture  dedicate  all'assistenza
territoriale  e  al  sistema  di  prevenzione  in  ambito  sanitario,
ambientale  e  climatico  sono  individuati,  rispettivamente,  negli
Allegati  1,  avente  valore  descrittivo,   e   2,   avente   valore
prescrittivo,  che  costituiscono  parte  integrante   del   presente
decreto. L'allegato 3,  costituente  altresi'  parte  integrante  del
presente  decreto,  reca,  a  fini  definitori,  il  glossario  degli
acronimi impiegati. 
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
ad   adottare   il   provvedimento   generale    di    programmazione
dell'Assistenza territoriale ai sensi del presente provvedimento. 
  3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad  adeguare  l'organizzazione  dell'assistenza  territoriale  e  del
sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui  al  presente
decreto, in  coerenza  anche  con  gli  investimenti  previsti  dalla
Missione 6 Component 1 del PNRR.