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LEGGE 17 maggio 2022, n. 61

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. (22G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2022
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Testo in vigore dal: 26-6-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge e' volta  a  valorizzare  e  a  promuovere  la
domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro
zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo
e la commercializzazione  e  garantendo  ai  consumatori  un'adeguata
informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali  possono
adottare  le  iniziative  di  loro  competenza  per   assicurare   la
valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo  comma
1. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
              -  L'allegato   I   al   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea   (versione   consolidata   2016)   e'
          pubblicato nella GUUE 7 giugno 2016 n. C 202; 
              - Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 28 gennaio 2002 n. 178 che stabilisce i  principi  e  i
          requisiti   generali   della    legislazione    alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,  e'
          pubblicato nella GUUE 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  144,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Codice
          dei  contratti   pubblici»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016,  n.  91,  supplemento  ordinario,
          come modificato dall'art. 6 della presente legge: 
                «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1.  I  servizi
          di ristorazione indicati nell'allegato IX sono  aggiudicati
          secondo  quanto  disposto  dall'art.  95,   comma   3.   La
          valutazione   dell'offerta   tecnica   tiene   conto,    in
          particolare, degli aspetti  relativi  a  fattori  quali  la
          qualita' dei generi alimentari con particolare  riferimento
          a quella di prodotti biologici, tipici e  tradizionali,  di
          quelli  a  denominazione  protetta,   nonche'   di   quelli
          provenienti da sistemi di  filiera  corta  e  da  operatori
          dell'agricoltura sociale, il  rispetto  delle  disposizioni
          ambientali  in  materia  di  green  economy,  dei   criteri
          ambientali  minimi  pertinenti  di  cui  all'art.  34   del
          presente codice e della  qualita'  della  formazione  degli
          operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
          4, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128 nonche' di cui  all'art.  6,  comma  1,  della
          legge 18 agosto 2015, n. 141. 
                2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
          di indirizzo nazionale  per  la  ristorazione  ospedaliera,
          assistenziale e  scolastica.  Fino  all'adozione  di  dette
          linee di indirizzo, si applica l'art. 216, comma 18. 
                3.  L'attivita'  di   emissione   di   buoni   pasto,
          consistente nell'attivita' finalizzata  a  rendere  per  il
          tramite di esercizi convenzionati il  servizio  sostitutivo
          di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di
          capitali con  capitale  sociale  versato  non  inferiore  a
          settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
          l'esercizio  dell'attivita'  finalizzata   a   rendere   il
          servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di
          altri titoli di legittimazione rappresentativi di  servizi.
          Il bilancio delle societa' di cui al  presente  comma  deve
          essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
          revisione  iscritta  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia ai sensi dell'art.  2409-bis  del
          codice civile. 
                4.  Gli  operatori  economici  attivi   nel   settore
          dell'emissione di buoni pasto aventi sede  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono esercitare l'attivita'  di  cui
          al comma 3 se a cio' autorizzati in  base  alle  norme  del
          Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al  comma  3
          possono svolgere l'attivita' di emissione dei  buoni  pasto
          previa segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  dei
          rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
          richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi  dell'art.
          19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono ((individuati le  modalita'
          attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
          gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
          sostitutivo di mensa reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto,  le
          caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il  contenuto  degli
          accordi stipulati tra le societa'  di  emissione  di  buoni
          pasto  e  i  titolari  degli  esercizi  convenzionabili.  I
          predetti accordi devono  comunque  prevedere  una  garanzia
          fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o  assicurative
          che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti  dalla
          legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
          a consegnare agli esercizi convenzionati. 
                6. L'affidamento dei  servizi  sostitutivi  di  mensa
          avviene  esclusivamente  con   il   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Il   bando   di   gara
          stabilisce   i   criteri   di   valutazione    dell'offerta
          pertinenti, tra i quali: 
                  a) il ribasso sul valore nominale del  buono  pasto
          in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
          verso gli esercenti; 
                  b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
                  c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
                  d)   i   termini   di   pagamento   agli   esercizi
          convenzionati; 
                  e) il progetto tecnico. 
                6-bis. In caso di buoni pasto  in  forma  elettronica
          previsti dall'art. 4, comma 3, del regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  7  giugno
          2017, n. 122, e' garantito agli esercizi  convenzionati  un
          unico terminale di pagamento. 
                7. Ai  fini  del  possesso  della  rete  di  esercizi
          attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di  mensa
          eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o
          di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
          concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
          entro un congruo termine  dal  momento  dell'aggiudicazione
          fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
          richiesta entro il termine indicato comporta  la  decadenza
          dell'aggiudicazione. 
                8. Le stazioni  appaltanti  che  acquistano  i  buoni
          pasto,  le   societa'   di   emissione   e   gli   esercizi
          convenzionati  consentono,  ciascuno  nell'esercizio  della
          rispettiva attivita' contrattuale e delle  obbligazioni  di
          propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto  per
          l'intero valore facciale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5 marzo 2001, n. 57»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: 
                «Art. 1. (Imprenditore agricolo). - 1. Omissis. 
                2.   Si   considerano   imprenditori   agricoli    le
          cooperative di imprenditori agricoli  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'art.  2135,  terzo  comma,  del  codice  civile,   come
          sostituito   dal   comma   1   del    presente    articolo,
          prevalentemente  prodotti  dei  soci,   ovvero   forniscono
          prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
          allo sviluppo del ciclo biologico.».