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DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 03/06/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-2022
al: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  della  grave  crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in  ordine  allo  svolgimento
delle attivita' produttive; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure urgenti per  contenere  il  costo  dei  carburanti  e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per  l'accesso  al
credito delle imprese, nonche' integrare le  risorse  per  compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione  ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Bonus sociale energia elettrica e gas 
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono rideterminate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022. 
  2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del  decreto-legge
21 marzo 2022, n.  21,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di
ottenimento di attestazione  ISEE  che  permette  l'applicazione  dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale  intervenuto  pagamento,
nell'anno  in  corso   ma   in   data   antecedente   all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti  a  quelle  dovute  sulla  base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di  automatica  compensazione
da  effettuare  nelle  bollette  immediatamente  successive,   ovvero
qualora  questa  non   sia   possibile,   di   automatico   rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il  31  dicembre  2022.
Nel caso in  cui  il  pagamento  non  sia  stato  ancora  effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo
periodo.