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LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (22G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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Testo in vigore dal: 7-4-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina, per il  settore  della  produzione
agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico,  i
seguenti oggetti: 
    a)  il  sistema  delle  autorita'  nazionali  e  locali  e  degli
organismi competenti; 
    b) i distretti biologici e l'organizzazione  della  produzione  e
del mercato, compresa l'aggregazione tra i  produttori  e  gli  altri
soggetti della filiera; 
    c) le azioni per la salvaguardia, la  promozione  e  lo  sviluppo
della produzione agricola,  agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con
metodo biologico, compresa la  semplificazione  amministrativa,  e  i
mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle  iniziative  per
lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di  campagne
di  informazione  e  di  comunicazione  istituzionale,   nonche'   la
promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico
da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; 
    d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i  prodotti
ottenuti con  il  metodo  biologico,  realizzati  con  materie  prime
coltivate o allevate in Italia. 
  2. La produzione  biologica  e'  un  sistema  globale  di  gestione
dell'azienda   agricola   e   di   produzione   alimentare,    basato
sull'interazione tra le migliori prassi  in  materia  di  ambiente  e
azione per il clima e  di  salvaguardia  delle  risorse  naturali  e,
grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce
alla qualita' dei prodotti, alla sicurezza alimentare,  al  benessere
degli animali, allo sviluppo  rurale,  alla  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema,  alla  salvaguardia   della   biodiversita'   e   al
raggiungimento degli obiettivi  di  riduzione  dell'intensita'  delle
emissioni di gas  a  effetto  serra  stabiliti  dall'articolo  7-bis,
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in  tale  ambito  appositi
servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda 2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,  nel  rispetto  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e   delle
competenze delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Lo Stato  promuove  e  sostiene  la  produzione  con  metodo
biologico,  anche  attraverso  interventi  volti  a  incentivare   la
costituzione di organismi, punti e piattaforme  di  aggregazione  del
prodotto e di filiere biologiche. 
  3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione  basati  su
preparati e  specifici  disciplinari  applicati  nel  rispetto  delle
disposizioni  dei  regolamenti  dell'Unione  europea  e  delle  norme
nazionali in materia di  agricoltura  biologica  sono  equiparati  al
metodo di agricoltura biologica. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva 98/70/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della
          benzina e del combustibile diesel e  recante  modificazione
          della direttiva  93/12/CEE  del  Consiglio,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  28  dicembre
          1998, n. L 350.