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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2022, n. 29 (in G.U. 16/04/2022, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 17-4-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/605   della
Commissione, del 7 aprile 2021, che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo della peste suina africana; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della  peste
suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua  diffusione
nei suini da allevamento, allo scopo di  assicurare  la  salvaguardia
della sanita' animale, la tutela del  patrimonio  suino  nazionale  e
dell'Unione  europea,   nonche'   al   fine   di   salvaguardare   le
esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  della  salute,  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con i Ministri  della  transizione  ecologica,
dell'economia e delle  finanze  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di prevenzione e contenimento della  diffusione  della
                     peste suina africana - PSA 
 
  1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio  nazionale  ((,  ivi  incluse  le  aree
protette)), entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adottano il Piano regionale  di  interventi  urgenti  per  la
gestione, il controllo e l'eradicazione della  peste  suina  africana
nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus  scrofa),  che
include la ricognizione della consistenza della specie  ((cinghiale))
all'interno del territorio di  competenza  suddivisa  per  provincia,
l'indicazione ((e le modalita' di attuazione  dei  metodi  ecologici,
nonche' l'indicazione))  delle  aree  di  intervento  diretto,  delle
modalita',  dei  tempi  e  degli  obiettivi  annuali   del   prelievo
esclusivamente connessi ai fini del contenimento  della  peste  suina
africana. 
  2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
alle disposizioni: 
    ((0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016; 
    0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del
17 dicembre 2019; 
    0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del
17 dicembre 2019)); 
    a) del Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  ((della
peste suina)), presentato alla Commissione europea in data 30  giugno
2021 dal Ministero  della  salute,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014; 
    b) del «Manuale  delle  emergenze  da  Peste  Suina  Africana  in
popolazioni di suini selvatici» ((del Ministero della  salute,))  del
21 aprile 2021 ((, nonche' delle indicazioni dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  del  25  gennaio
2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto)). 
  3. Ai fini della gestione,  i  Piani  regionali  sono  adottati  in
conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021  sulla  «Gestione
del cinghiale e peste  suina  africana  Elementi  essenziali  per  la
redazione di un  piano  di  gestione»  redatto  dai  Ministeri  della
salute, delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica. 
  ((3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata
in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui  al
comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni  del  decreto  stesso,
inviano tale piano per una  valutazione  all'ISPRA  e  al  Centro  di
referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano  tenendo  conto
delle eventuali osservazioni)). 
  4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo  parere
((dell'ISPRA)) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina
da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione  o  della
provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei  gravi
rischi di diffusione della peste suina africana  e  dell'esigenza  di
adottare con urgenza sistemi  di  controllo  della  specie  cinghiale
finalizzati a  ridurre  i  rischi  sanitari  e  il  relativo  impatto
economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero  settore  suinicolo
italiano, i Piani regionali di cui al  comma  1,  fermo  restando  il
rispetto  della  normativa  dell'Unione  ((europea))  in  materia  di
valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione  ambientale
strategica e a valutazione di incidenza ambientale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle ((polizie locali)), dei  coadiutori  e  dei
soggetti abilitati alla  caccia  con  metodi  selettivi.  All'interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale  d'istituto
e da coadiuvanti formati  e  abilitati.  La  vigilanza  sul  corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal  ((Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
carabinieri)) nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL)  competente
per territorio. 
  ((5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva,  individuate  in
base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di
prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale,  e'  vietato
il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia)). 
  ((6. Gli animali  abbattuti  durante  l'attivita'  di  controllo  e
destinati al consumo alimentare sono  sottoposti  alle  attivita'  di
ispezione e  controllo  igienico-sanitario  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni regionali in materia.  I  cinghiali  coinvolti  in
incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti
in seguito al riscontro di alterazioni del  normale  comportamento  e
per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le
regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli
opportuni  approfondimenti  diagnostici  da  parte   degli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio.  I   dati
raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  ispettive,  nonche'  i  dati
epidemiologici  e  quelli  derivanti  dalle  attivita'   di   analisi
effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali,  ivi  inclusi
quelli sulla Trichinella spp, confluiscono  nei  sistemi  informativi
gia' attivi presso il Ministero della salute)). 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza  per
gli allevamenti suinicoli ((,)) articolati per tipologia produttiva e
modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad  assicurare  il
confinamento ((dei suini)) allevati  nel  rispetto  delle  pertinenti
norme  di  biosicurezza  sono  realizzate  anche   in   deroga   alle
disposizioni dei regolamenti edilizi. ((Con  il  decreto  di  cui  al
primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le  modalita'
relativi alla cessazione della deroga di cui  al  secondo  periodo  e
all'adeguamento delle strutture di cui al  medesimo  secondo  periodo
alle disposizioni dei regolamenti edilizi)).