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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. (21G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
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Testo in vigore dal: 15-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1159  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  recante  modifica  della  direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco
riconoscimento dei certificati rilasciati  dagli  Stati  membri  alla
gente di mare; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  recante
attuazione   della   direttiva   1999/63/CE   relativa    all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  119,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di   sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  Regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  n.   190,   concernente   il   regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 giugno 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007,  recante
procedura per il  riconoscimento  d'idoneita'  allo  svolgimento  dei
corsi di addestramento per il personale marittimo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007; 
  Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al  25  giugno  2010
dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978
sugli  standard  di  addestramento,  certificazione  e  tenuta  della
guardia  per  i  marittimi  (Convenzione  STCW),  in  particolare  le
Risoluzioni 1 e 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  dello
sviluppo economico, del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  della
salute, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato  da  uno
Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un
Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui  all'articolo
3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
               «Art. 76.  L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
               L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.«. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il testo degli articoli 1 e 28 e dell'allegato A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 1. Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i
          termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234,  nonche'  secondo  quelli  specifici   dettati   dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              «Art. 28. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva  (UE)  2019/1159,  recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2019/1159  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di
          «acque  adiacenti  alle  acque  protette»,  ai  fini  della
          concreta   identificazione   delle   navi   adibite    alla
          navigazione marittima, alla gente di  mare  a  bordo  delle
          quali soltanto si  applica  la  direttiva  2008/106/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e
          definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che
          navigano esclusivamente nelle acque  interne,  nelle  acque
          protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle
          zone in cui si applicano i regolamenti portuali; 
                b)  valutare,   in   sede   di   elaborazione   delle
          definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti  alle
          acque protette», i criteri  utilizzati  a  tal  fine  dagli
          altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente  di
          mare.» 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              2) direttiva (UE) 2018/1673 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
              3) direttiva (UE) 2018/1808 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
              4)  direttiva  (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
              5) direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
              6) direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
              7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
              8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,    del    19     marzo     2019,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
              9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
              10) direttiva (UE) 2019/713 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
              11) direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              12) direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              13) direttiva (UE) 2019/789 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              14) direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              15) direttiva (UE) 2019/878 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              16) direttiva (UE) 2019/879 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              17) direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              19) direttiva (UE) 2019/884 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
              20) direttiva (UE) 2019/904 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
              21) direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
              24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
              25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
              26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione    2000/642/GAI    del    Consiglio(termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
              27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
              28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
              29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
              30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
              31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
              32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
              33) direttiva (UE)  2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
              34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
              35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              37) direttiva  (UE)  2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
              38) direttiva  (UE)  2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
              39) direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              La direttiva (UE) 2019/1159 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. 
              Il regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327  (Approvazione
          del testo  definitivo  del  codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.  93,
          Ediz. Spec. 
              La legge  21  novembre  1985,  n.  739  (Adesione  alla
          Convenzione del 1978 sulle norme relative  alla  formazione
          della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla
          guardia,  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione)  e'  pubblicata  nel   Suppl.   Ord.   Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. 
              Il  decreto  legislativo  27  luglio   1999,   n.   271
          (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e  salute  dei
          lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
          nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n.  185,
          S.O. 
              Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  12   maggio   2015,   n.   71
          (Attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la
          direttiva 2008/106/CE, concernente i  requisiti  minimi  di
          formazione  della  gente  di  mare)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   108
          (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro  della  gente  di
          mare, concluso dall'Associazione armatori  della  Comunita'
          europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  dei  sindacati  dei
          trasportatori dell'Unione europea (FST) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145. 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   119
          (Attuazione  della  direttiva  2002/84/CE  in  materia   di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato da navi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
          luglio 2005, n. 153. 
              Il decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  marzo
          2021, n. 51 
              La legge 22 aprile 2021, n. 55 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
          recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle
          attribuzioni dei Ministeri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione
          del Codice della navigazione) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
          dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. 
              Le Risoluzioni 1 e 2  alla  Convenzione  Internazionale
          sugli standards di addestramento  e  tenuta  della  guardia
          (Convenzione   STCW'78),    adottate    dalla    Conferenza
          diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a
          Manila,   dal   21   al   25   giugno   2010,   contengono,
          rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e  del
          Codice (Parte A e Parte B). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  12
          maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Campo di applicazione).-  In  vigore  dal  26
          giugno  2015.  1.  Il  presente  decreto  si   applica   ai
          lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori  marittimi  di
          Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi
          titolari di un certificato rilasciato da uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o da un Paese terzo  con  il  quale  le
          Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno  stipulato
          un  accordo  di  reciproco  riconoscimento,  che   prestano
          servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
          alla navigazione marittima ad eccezione: 
                a) delle  navi  militari  o  destinate  al  trasporto
          truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che
          siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non
          commerciali; 
                b) delle navi da pesca; 
                c) delle unita' da diporto che non  effettuano  alcun
          traffico commerciale; 
                d)  delle  imbarcazioni  di  legno   di   costruzione
          rudimentale.».