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LEGGE 5 novembre 2021, n. 162

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2021
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Testo in vigore dal: 3-12-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifica all'articolo 20 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  anche
sulla base del rapporto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  nonche'
delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  all'articolo  8,
presenta al Parlamento, ogni due anni,  una  relazione  contenente  i
risultati del monitoraggio sull'applicazione  della  legislazione  in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo  20,  comma  1,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma  entro  il  30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifica all'articolo 20 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  anche
sulla base del rapporto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  nonche'
delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  all'articolo  8,
presenta al Parlamento, ogni due anni,  una  relazione  contenente  i
risultati del monitoraggio sull'applicazione  della  legislazione  in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo  20,  comma  1,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma  entro  il  30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.