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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021, n. 159

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (21G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
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Testo in vigore dal: 27-11-2021
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  22  febbraio  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984,  con  il
quale sono stati fissati i  livelli  delle  prestazioni  sanitarie  e
delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle   di   malattia
assicurate al personale di cui sopra; 
  Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce  che  i
rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al   personale   navigante   sono   disciplinati   con
regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte  compatibile,
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  dello  stesso   decreto
legislativo; 
  Visto la legge 13 dicembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il  Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1,
con  cui  sono  state  trasferite  alla  Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria le funzioni statali in  materia  di  assistenza
sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero della salute che ha ripartito le attivita'  afferenti  alla
gestione  centralizzata  degli  adempimenti  amministrativo-contabili
degli uffici USMAF-SASN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  133
dell'11 giugno 2015; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  19  dicembre  2012,  n.
255, con il  quale  e'  stato  reso  esecutivo  l'Accordo  Collettivo
Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali  tra  il
Ministero della salute ed il personale sanitario non medico  (tecnici
ed infermieri) operante negli  ambulatori  direttamente  gestiti  dal
Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale  al
personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione   civile   (Parte
normativa - validita' 1°gennaio 2007-31  dicembre  2009),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2013, n. 31; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio  2012,  n.  142
con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il  Ministero  della
salute ed il personale sanitario non medico (tecnici  ed  infermieri)
operante negli ambulatori direttamente gestiti  dal  Ministero  della
salute  per  l'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al  personale
navigante, marittimo  e  dell'aviazione  civile  (Parte  economica  -
validita' 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199; 
  Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto  del
personale  «sanita'»  concernente  il  periodo  1°  gennaio   2016-31
dicembre 2018, sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018; 
  Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la  disciplina  di
cui ai menzionati decreti 19 dicembre 2012, n. 255 e 6  luglio  2012,
n. 142, agli istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del comparto «sanita'» del Servizio
sanitario nazionale; 
  Considerato che in data 30 aprile 2020 e' stato sottoscritto con le
organizzazioni sindacali interessate l'Accordo  collettivo  nazionale
per regolare il trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale
sanitario non medico  (infermieri,  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica,  tecnici  di  laboratorio,  fisioterapisti)  operante   negli
ambulatori  gestiti  dal  Ministero  della  salute  per  l'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e  dell'aviazione  civile
(periodo di validita' 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018); 
  Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del  suddetto
Accordo sono valutati per gli  anni  2016-2018  in  153.978,32  euro,
oltre 51.690,52 euro per contributi  previdenziali  e  Irap,  per  un
onere complessivo di 205.668,84 euro; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, trasmesso con nota del 24 luglio  2020  e  con  nota  del  2
luglio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, n. 346/2021 del 10 marzo 2021, espresso nell'Adunanza
di sezione del 9 febbraio 2021; 
  Vista la nota LEG prot. n. 1832 dell'11 marzo 2021 con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nonche'  la  presa  d'atto  del  Dipartimento
affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, con nota prot. n. 4111 del 9 aprile 2021; 
 
                               Adotta: 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e
il personale sanitario non medico (infermieri,  tecnici  sanitari  di
radiologia medica, tecnici di laboratorio,  fisioterapisti)  operante
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute  per
l'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al  personale   navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo  18,  comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, per il periodo 1°gennaio  2016  -  31  dicembre  2018,
riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del  presente
regolamento. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  regolamento
si  provvede  a  valere,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422  «compensi
al personale sanitario convenzionato per le  esigenze  di  assistenza
sanitaria erogata in Italia al personale navigante»  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato,   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2741 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - La legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modificazioni, reca  «Istituzione  del  servizio  sanitario
          nazionale». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n. 620, e successive modificazioni, reca «Norme sulla
          disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante
          marittimo e dell'aviazione civile». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  22  febbraio
          1984, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  17
          marzo 1984, reca «Fissazione dei livelli delle  prestazioni
          sanitarie  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a
          quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione  ed
          all'estero   al   personale    navigante,    marittimo    e
          dell'aviazione civile dal Ministero della sanita'». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  7,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in
          materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 
                7. Restano salve le norme previste  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618,
          e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni
          del  presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto   del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il  personale  sanitario  per  l'assistenza  al   personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le  entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti della  Comunita'  europea  e  alle  convenzioni
          bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza degli assistiti. I relativi  rapporti  finanziari
          sono definiti in sede di ripartizione del  Fondo  sanitario
          nazionale.». 
              - La legge 13 dicembre 2009 n. 172,  reca  «Istituzione
          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero
          complessivo dei Sottosegretari di Stato». 
              - Il decreto del Ministro della salute 8  aprile  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133  dell'11  giugno
          2015, reca «Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di
          livello non generale». 
              - La legge 27 dicembre 2019, n. 160, reca «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». 
              - Il decreto del  Ministro  della  salute  19  dicembre
          2012,  n.  255,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   6
          febbraio 2013, n. 31, reca «Regolamento  recante:  «Accordo
          collettivo  nazionale  per  la  disciplina   dei   rapporti
          convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale
          sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli
          ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della  salute
          per l'assistenza sanitaria  e  medico-legale  al  personale
          navigante, marittimo e dell'aviazione civile.»». 
              - Il decreto del Ministro della salute 6  luglio  2012,
          n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012,
          n. 199,  reca  «Regolamento  recante  l'Accordo  collettivo
          nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali  tra
          il Ministero della salute ed  il  personale  sanitario  non
          medico operante negli ambulatori direttamente  gestiti  dal
          Ministero  della  salute  per  l'assistenza   sanitaria   e
          medico-legale   al   personale   navigante,   marittimo   e
          dell'aviazione civile.  (Parte  economica  -  validita'  1°
          gennaio 2007-31 dicembre 2009)». 
              - Il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  del
          comparto del personale «sanita'» concernente il periodo  1°
          gennaio 2016-31 dicembre 2018, e' stato sottoscritto presso
          l'ARAN in data 21 maggio 2018. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 18, comma 7, del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, vedasi le note alle premesse.