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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. (21G00173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 12-11-2021
al: 31-12-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», ed in particolare, gli articoli 121 e 122,  che  prevedono
la possibilita' di optare, rispettivamente, per la cessione o per  lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli  interventi
relativi al patrimonio  edilizio  finalizzati  al  suo  recupero,  al
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  all'adozione  di  misure
antisismiche,  al  restauro  delle  facciate  nonche'  relativi  alla
installazione di colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici,
ovvero per  la  cessione  dei  crediti  di  imposta  riconosciuti  da
provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni  volte  a  contrastare   comportamenti   fraudolenti   e
rafforzare  le  misure  che  presidiano  le  predette  modalita'   di
fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contrasto alle frodi in materia di  detrazioni  per  lavori
  edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo  del  visto
  di conformita' e della congruita' dei prezzi 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 119: 
  1)  al  comma  11,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «Ai   fini
dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui  all'articolo
121,» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di  utilizzo  della
detrazione nella  dichiarazione  dei  redditi,»  e  dopo  il  secondo
periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «In  caso   di   dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia  delle  entrate,
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare  la  detrazione
nella dichiarazione dei  redditi,  non  e'  tenuto  a  richiedere  il
predetto visto di conformita'.»; 
  2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le  parole:  «comma  13,
lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai  valori  massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica»; al  quarto  periodo,  le  parole:  «del
predetto decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  predetti
decreti»; 
    b)  all'articolo  121,  dopo  il  comma  1-bis,  e'  inserito  il
seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel
comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
  a) il contribuente  richiede  il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
  b)  i  tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.». 
  2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal
comma 1, lettera a), n. 2), e' adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.