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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2021, n. 150

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). (21G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2021
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 19-11-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, recante: «Norme di attuazione  dello
statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza  delle  due  lingue  nel   pubblico   impiego.»,   e,   in
particolare, gli articoli 3, 18 e 20-ter; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze,  dell'interno,  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  per  la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
  26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modificazioni,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Costituiscono  altresi'
attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente  a
quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4),  uno  dei  predetti
titoli di studio congiuntamente a una  certificazione  di  conoscenza
dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma,
n.  4),  e'  inoltre  attribuita  all'esito  di  un  esame   vertente
esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in  possesso  di
uno dei predetti titoli di studio.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige.»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976, n. 752 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia  di
          Bolzano e di  conoscenza  delle  due  lingue  nel  pubblico
          impiego.»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
          novembre 1976, n. 304. 
              -  Si riporta il testo degli articoli 3,  18  e  20-ter
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
          n. 752 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 -  1.  L'accertamento  della  conoscenza  delle
          lingue italiana  e  tedesca  e'  affidato  ad  una  o  piu'
          commissioni  nominate  con  decreto  del  commissario   del
          Governo,  d'intesa   con   il   presidente   della   giunta
          provinciale che si pronuncia previa delibera  della  stessa
          giunta. 
              2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al
          comma 1, sono fissati, con medesima  procedura,  i  criteri
          per la valutazione e l'accertamento della conoscenza  delle
          due lingue ai fini del  rilascio  degli  attestati  di  cui
          all'art. 4,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
          segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 
              3.  Resta  ferma  la   facolta'   di   nominare   nelle
          commissioni di  cui  al  comma  1  insegnanti  di  ruolo  o
          pubblici impiegati in posizione di comando. 
              4.  Tutti  i   commissari   devono   avere   eccellente
          conoscenza delle lingue italiana  e  tedesca.  I  segretari
          devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 
              5. Il Commissario del Governo puo' consultare  l'elenco
          in formato digitale dei candidati  e  delle  candidate  che
          hanno superato l'esame. 
              6. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nel Bollettino ufficiale della Regione. 
              7. La conoscenza della lingua ladina  viene  accertata,
          in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
          al pubblico impiego e ai livelli di competenza  linguistica
          indicati  all'art.  4,  comma  3,  con  prova   scritta   e
          colloquio. L'accertamento viene effettuato da  una  o  piu'
          commissioni composte da appartenenti al gruppo  linguistico
          ladino e nominate per  un  quinquennio,  previa  intesa  ai
          sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
          I criteri disciplinanti le modalita' di  svolgimento  delle
          prove nonche' l'organizzazione  delle  commissioni  d'esame
          sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 
              8. La  commissione  sara'  assistita  da  personale  di
          segreteria   preferibilmente   appartenente    al    gruppo
          linguistico ladino, nominato con le  modalita'  di  cui  al
          comma 1 del  presente  articolo  in  possesso  di  adeguata
          conoscenza della lingua ladina. 
              9. L'accertamento della conoscenza della lingua  ladina
          effettuato ai sensi del comma 6 dell'art.  12  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1983,  n.  89,
          come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996,  n.
          434, e' parimenti  valido  ai  fini  dell'applicazione  del
          secondo comma dell'art. 17. 
              9-bis. Le certificazioni  di  conoscenza  delle  lingue
          italiana e/o tedesca che,  nel  Quadro  comune  europeo  di
          riferimento per la conoscenza delle  lingue,  corrispondono
          ai livelli A2, B1, B2, C1 e  gli  attestati  di  conoscenza
          della lingua italiana  e/o  della  lingua  tedesca  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  n.  1),  2),   3)   e   4),   sono
          rispettivamente equipollenti. Le prove  per  l'accertamento
          della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca  di  cui
          all'art. 4 si orientano altresi' al Quadro  comune  europeo
          di riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue  e  sono
          seguite da un comitato scientifico  nominato  dalla  Giunta
          provinciale. Qualora l'interessato sia  in  possesso  della
          certificazione  di   conoscenza   di   una   sola   lingua,
          l'attestazione di cui all'art. 4 e' attribuita all'esito di
          un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 
              9-ter. Il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
          grado e i titoli di  studio  universitari  di  primo  o  di
          secondo  livello,  se  conseguiti  rispettivamente  in  una
          scuola statale o paritaria di  lingua  italiana  e  in  una
          universita' statale o non statale  legalmente  riconosciuta
          di   lingua    tedesca,    o    viceversa,    costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a quello di cui  all'art.  4,  terzo
          comma, n. 4. 
              9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di
          secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori,  se
          conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non
          statale legalmente riconosciuta di lingua  italiana  ed  in
          una  di  lingua   tedesca,   o   viceversa,   costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a quello di cui  all'art.  4,  terzo
          comma, n. 4. Costituiscono altresi' attestato di conoscenza
          delle due lingue di livello corrispondente a quello di  cui
          all'art. 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli  di
          studio congiuntamente a una  certificazione  di  conoscenza
          dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'art. 4,  terzo
          comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di  un  esame
          vertente esclusivamente sull'altra lingua se  l'interessato
          e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio. 
              9-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  9/ter  e
          9/quater non si applicano  qualora  taluno  dei  titoli  di
          studio ivi indicati sia conseguito  all'esito  di  percorsi
          formativi svolti prevalentemente in una lingua che non  sia
          l'italiano o il tedesco. 
              9-sexies. Ai fini di cui ai  commi  9-ter,  9-quater  e
          9-quinquies si intendono titoli di studio  universitari  di
          primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
          la  laurea  specialistica,  la   laurea   magistrale;   ove
          ricorrono le condizioni di cui  ai  commi  9-bis,  9-ter  e
          9-quater, e'  rilasciato  il  corrispondente  attestato  di
          conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
              9-septies. I titoli di studio universitari di  primo  o
          di secondo livello e i titoli di studio ad  essi  superiori
          costituiscono attestato  di  conoscenza  delle  tre  lingue
          corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del  presente
          articolo e all'art. 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una
          universita' statale o non statale  legalmente  riconosciuta
          di lingua italiana o di lingua tedesca,  congiuntamente  al
          diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
          conseguito  in  istituzioni  scolastiche  delle   localita'
          ladine  della  Provincia  di  Bolzano   e   a   fronte   di
          un'attestata frequenza scolastica di almeno 10  anni  nelle
          localita' ladine». 
              «Art. 18 -  1. Nel censimento della  popolazione,  ogni
          cittadino  di  eta'  superiore  ad  anni  quattordici,  non
          interdetto  per  infermita'  di  mente  e  residente  nella
          Provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto  a
          rendere,  ogni  dieci   anni,   in   forma   anonima,   una
          dichiarazione individuale di appartenenza ad  uno  dei  tre
          gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.  Coloro  che
          ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti  gruppi
          lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione  anonima  di
          aggregazione ad uno di essi. 
              2. La dichiarazione e' resa  su  foglio  contrassegnato
          A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente  decreto,
          anche in via telematica. Con decreto del  Presidente  della
          Provincia autonoma di Bolzano, sentito il  Garante  per  la
          protezione di dati personali, sono definite le modalita' di
          attuazione del  presente  comma,  garantendo  anche  misure
          idonee ad assicurare modalita' anonime di  rilevazione  dei
          dati in via telematica. 
              3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita
          busta bianca, chiusa, anonima e recante  l'indicazione  del
          comune, e' cosi' ritirato dal rilevatore che  autentica  la
          busta.  Il  rilevatore  trasmette  la  busta   direttamente
          all'ufficio comunale di censimento  il  quale  la  inoltra,
          senza aprirla, all'ufficio  provinciale  di  censimento  di
          Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena  di
          nullita',  alcuna   sottoscrizione   o   segno   idonei   a
          consentirne  l'identificazione,   ancorche'   apposti   dal
          cittadino.  Si  applicano  al  contenuto  del   foglio   le
          disposizioni  volte  ad  assicurare  la  segretezza   delle
          notizie rilevate mediante il censimento.  I  dati  relativi
          alla consistenza  proporzionale  nella  provincia  dei  tre
          gruppi linguistici, quale risulta  dalle  dichiarazioni  di
          appartenenza e di aggregazione di  cui  al  comma  1,  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana,  con  indicazione  delle   relative   percentuali
          espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti,
          per ciascun comune della  provincia,  sono  indicati  nelle
          pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni. 
              4.  Anche  i  cittadini  minori  di  anni   quattordici
          concorrono,  nell'ambito  del  censimento  generale   della
          popolazione,   alla   determinazione   della    consistenza
          proporzionale dei tre gruppi linguistici. A  tale  fine  la
          dichiarazione  di  cui  al  presente   articolo   e'   resa
          congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita  in
          via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da  coloro  che
          in sostituzione dei genitori  esercitano  la  potesta'  sul
          minore o che lo rappresentano. Non trovano  applicazione  i
          commi terzo, quarto  e  quinto  dell'art.  316  del  codice
          civile, ne' l'art. 321 del medesimo codice. 
              5. La dichiarazione di appartenenza o  di  aggregazione
          del cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B)
          conforme al fac-simile allegato  al  presente  decreto.  Il
          foglio e'  collocato  in  busta  rosa,  chiusa,  anonima  e
          recante l'indicazione del comune. Si applicano al  riguardo
          le disposizioni del comma 3. 
              6. Coloro che  esercitano  congiuntamente  la  potesta'
          parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui
          al comma 5 se, appartenendo a gruppi  linguistici  diversi,
          non concordano tra loro. 
              7. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la
          segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo,
          il  presidente  della  giunta  provinciale  ha  diritto  di
          chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere
          ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e
          di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate  a
          tale  riguardo  al  commissario  del  Governo,  il   quale,
          accertata   l'irregolarita',   adotta    i    provvedimenti
          occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta
          provinciale  ed  al  comune  competente.  La  provincia  e'
          legittimata  ad  adire  le  giurisdizioni  competenti   per
          violazione delle norme poste  a  tutela  della  liberta'  e
          della segretezza delle predette dichiarazioni». 
              «Art. 20-ter -  1.  Qualora  intenda  beneficiare,  nei
          casi   previsti,   degli   effetti   giuridici    derivanti
          dall'appartenenza    o    dall'aggregazione    al    gruppo
          linguistico, ogni cittadino residente nella  provincia,  di
          eta' superiore agli anni  diciotto  e  non  interdetto  per
          infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento
          una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad
          uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e  ladino.
          Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno  di  tali
          gruppi, lo  dichiarano  e  rendono  soltanto  dichiarazione
          nominativa di aggregazione ad uno di essi. 
              2. Le dichiarazioni di cui al comma  1  sono  rese  sul
          foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile  allegato
          al presente decreto, disponibile  presso  ogni  cancelleria
          del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del  giudice
          di pace, anche in via telematica. 
              3. Il foglio  A/1,  sottoscritto  dal  dichiarante,  e'
          collocato dal medesimo in apposita  busta  gialla,  chiusa,
          nominativa e consegnata  personalmente  e  direttamente  al
          tribunale,  ovvero  al  giudice  di  pace  del   luogo   di
          residenza. La busta e' sigillata  all'atto  della  consegna
          presso il tribunale o il giudice di  pace.  Il  giudice  di
          pace inoltra al tribunale le buste ad esso  consegnate.  Il
          cancelliere del tribunale conserva  le  buste  sigillate  e
          certifica con immediatezza, in carta libera e senza  spese,
          l'appartenenza  o  l'aggregazione  al  gruppo   linguistico
          soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita'
          giudiziaria   per   esigenze   di   giustizia,   sigillando
          nuovamente la busta.  La  richiesta  di  certificazione  di
          appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata  anche
          per il tramite del  giudice  di  pace.  In  tale  caso,  il
          tribunale  provvede  agli  adempimenti  successivi  e  alla
          consegna  in  plico  chiuso  della  certificazione  per  il
          tramite del giudice di pace. Il personale del  tribunale  e
          del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio.  Presso
          i medesimi uffici non e' consentita  alcuna  annotazione  o
          registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
          dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
          al dichiarante di produrre detta certificazione  fuori  dei
          casi e  per  finalita'  diverse  da  quelli  tassativamente
          previsti  dalla  legge.   Ai   fini   dell'appartenenza   o
          dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante
          produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
          chiuso,  nel  momento  in  cui  dichiara  il  possesso  dei
          requisiti per i benefici previsti. Tale plico  chiuso  puo'
          essere  aperto  solo  nel  momento   in   cui   l'autorita'
          competente verifica il possesso dei requisiti predetti.  Ai
          dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
          in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia
          autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della  giustizia,
          il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e
          il Garante  per  la  protezione  di  dati  personali,  sono
          definite  le  modalita'  di  attuazione   delle   procedure
          telematiche del presente articolo. 
              4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano  effetti
          decorsi diciotto mesi dal momento della  loro  consegna  ed
          hanno  durata  indeterminata  fino  al   momento   in   cui
          un'eventuale dichiarazione di modifica acquista  efficacia.
          Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna
          la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante  in
          qualsiasi  momento,  nei  modi  di  cui  al  comma  3.   La
          dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista
          efficacia  decorsi  due  anni  dalla   sua   consegna.   La
          precedente dichiarazione e' conservata per un  periodo  non
          superiore  a  30  mesi  dalla  data  della  consegna  della
          dichiarazione di modifica.  La  dichiarazione  e'  altresi'
          revocabile in ogni tempo. In caso di  revoca  il  tribunale
          consegna al dichiarante la busta  gialla  in  plico  chiuso
          contenente  il  foglio  A/1  e   annota   la   data   della
          restituzione senza registrazione anche informatica relativa
          al   contenuto    delle    precedenti    dichiarazioni    o
          certificazioni.  Un'eventuale  altra   dichiarazione   puo'
          essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
          il Tribunale consegna la  busta  recante  la  dichiarazione
          revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni. 
              5. I comuni informano i cittadini e i soggetti  di  cui
          al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore eta',  o  che
          hanno trasferito la propria residenza in  un  comune  della
          Provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i
          cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che
          abbiano  riacquistato  la  capacita',  della  facolta'   di
          rendere la dichiarazione,  dei  suoi  effetti  e  circa  le
          eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese  entro  un  anno
          dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato. 
              6. Le dichiarazioni di cui al comma  1  possono  essere
          rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
          e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci. 
              7. Le dichiarazioni di appartenenza o  di  aggregazione
          ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  producono  identici
          effetti  giuridici  e  sono  provate  dal  foglio  A/1.  Le
          dichiarazioni attestano l'appartenenza o  l'aggregazione  a
          tutti  gli  effetti   di   legge.   Le   dichiarazioni   di
          appartenenza o di aggregazione  necessarie  ai  fini  della
          partecipazione alle elezioni  comunali  o  provinciali  nel
          territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo  le
          modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale. 
              7-bis. Le dichiarazioni di  cui  al  presente  articolo
          possono essere altresi' rese, con le medesime modalita'  ed
          effetti,  presso  la  sede  principale  del  tribunale   di
          Bolzano: 
                a) dai cittadini anche  di  altro  Stato  dell'Unione
          europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza  di
          uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto   di
          soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  anche  se
          non residenti nella Provincia di Bolzano; 
                b) dai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se  non
          residenti nella Provincia di Bolzano. 
              La prima dichiarazione resa  dai  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  spiega  effetto  immediato,  salvo  quanto
          disposto dal comma 5». 
              -  Si riporta il testo dell'art. 107  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige»: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          modificazioni e' riportato integralmente  nelle  note  alle
          premesse.