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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 22-10-2021
al: 20-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili,  nonche'  a  tutela
del lavoro, della salute  e  della  sicurezza  anche  nei  luoghi  di
lavoro, anche tenuto conto degli  effetti  conseguenti  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi  internazionali
assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San  Marino,
della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del  Ministro
della difesa e del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle  rate  da
corrispondere nell'anno 2020 e  di  quelle  da  corrispondere  il  28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle
definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e'  considerato  tempestivo  e  non  determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se  effettuato  integralmente,
con applicazione delle disposizioni dell'articolo  3,  comma  14-bis,
del citato decreto-legge n.  119  del  2018,  entro  il  30  novembre
2021.».