stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili,  nonche'  a  tutela
del lavoro, della salute  e  della  sicurezza  anche  nei  luoghi  di
lavoro, anche tenuto conto degli  effetti  conseguenti  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi  internazionali
assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San  Marino,
della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del  Ministro
della difesa e del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
((  (Rimessione  in  termini  per  la  Rottamazione-ter  e  saldo   e
                            stralcio). )) 
 
  ((1. All'articolo 68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020
e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018, entro il 9 dicembre 2021")).