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LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2021, n. 1

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. (21G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2021)
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Testo in vigore dal: 4-11-2021
aggiornamenti all'articolo
 
  La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione,  le  parole:
«dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno  di  eta'»
sono soppresse. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 18 ottobre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo della presente legge e' gia' integrato con  le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/10/2021,  n.  252
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58   della
          Costituzione, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 58. 
                I senatori  sono  eletti  a  suffragio  universale  e
          diretto. 
                Sono eleggibili a senatori  gli  elettori  che  hanno
          compiuto il quarantesimo anno.».