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DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (21G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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Testo in vigore dal: 24-10-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e  superare
gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2  ha
prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 
  Considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre  nuovi  strumenti
che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili
per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e  di  intervenire
sugli istituti di soluzione  concordata  della  crisi  per  agevolare
l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni in materia di aumento del ruolo organico  del  personale
della  magistratura  ordinaria,  in  ragione  della   necessita'   di
assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE)  1939/2017  del  Consiglio  del  12   ottobre   2017,   relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione  della
Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di  personale
di  magistratura  presso  gli  uffici  di  procura  della  Repubblica
individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  velocizzare  le
procedure di pagamento degli indennizzi Pinto  e  delle  altre  somme
dovute sulla base di titoli giudiziali tramite  la  digitalizzazione,
al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse  economiche
allocate sui capitoli di bilancio appositamente dedicati dello  stato
di previsione della spesa del  Ministero  della  giustizia,  fornendo
liquidita' a cittadini e imprese nei  tempi  normativamente  previsti
per procedere ai pagamenti e, al contempo,  migliorando  nei  termini
anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  apportare  una
modifica temporanea al procedimento di assegnazione delle risorse del
Fondo unico giustizia (FUG),  onde  consentire  il  finanziamento  di
interventi  urgenti  finalizzati,  oltre  che,   nell'immediato,   al
superamento    dell'emergenza    epidemiologica    da     SARS-CoV-2,
all'adeguamento  delle  strutture  e  dei   sistemi   informatici   e
tecnologici connessi  alla  gestione  della  fase  post-emergenziale,
necessari a garantire la completa funzionalita' delle amministrazioni
della giustizia e dell'interno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa 
 
  1.  All'articolo  389  del  ((codice  della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo  quanto  previsto  ai  commi
1-bis e 2.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo  II
della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».