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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2021, n. 100

Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech. (21G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2021
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Testo in vigore dal: 17-7-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  recante  misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi; 
  Vista la legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  disposizioni  in
materia  di  adozione  dei   decreti   ministeriali   aventi   natura
regolamentare  nelle  materie  di  competenza  del  Ministro,  e,  in
particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.  34
del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  (IVASS)  sono  definite  le  condizioni  e   le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita' FinTech; 
  Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34
del 2019, che istituisce presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  il  Comitato  FinTech   rinviandone   le   attribuzioni   ai
regolamenti di cui al comma 2-bis; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di  competenza  con
nota n. 1110211/20 del 31 agosto 2020; 
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa che  ha
reso il parere di competenza con nota  n.  746661/20  del  30  luglio
2020; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso
il parere di competenza con nota n. 172115/20 del 2 settembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota n. 2357 dell'8 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intende per: 
    a) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma
2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  di  seguito
«decreto-legge n. 34 del 2019»; 
    b) «autorita' di vigilanza»:  la  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e
l'IVASS; 
    c) «FinTech»: le attivita' volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie, dell'innovazione di servizi e  di  prodotti  nei  settori
bancario, finanziario, assicurativo; 
    d) «operatori del settore FinTech»: i  soggetti  che  svolgono  o
intendono  svolgere,  anche  in  maniera  non  prevalente,  attivita'
FinTech, che siano sottoposti o meno a  regolazione  o  vigilanza  da
parte delle autorita' di cui alla lettera b). 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,
          recante «Misure urgenti di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione  di  specifiche  situazioni   di   crisi»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  2-bis,  2-quater,
          2-septies e 2-octies dell'art. 36 del citato  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  36  (Banche  popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori). - 1. - 2. (Omissis). 
                2-bis.   Al   fine   di   promuovere   e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire  le
          condizioni  e  le   modalita'   di   svolgimento   di   una
          sperimentazione relativa alle  attivita'  di  tecno-finanza
          (Fin.Tech)   volte   al   perseguimento,   mediante   nuove
          tecnologie quali l'intelligenza artificiale  e  i  registri
          distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti  nei
          settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
          regolamentati. 
                2-ter. (Omissis). 
                2-quater Nel rispetto  della  normativa  inderogabile
          dell'Unione europea, i regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono o individuano i criteri per determinare: 
                  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
                  a-bis) i  casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere
          ammessa a sperimentazione; 
                  a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga; 
                  b) i requisiti patrimoniali; 
                  c) gli  adempimenti  semplificati  e  proporzionati
          alle attivita' che si intende svolgere; 
                  d) i perimetri di operativita'; 
                  e) gli obblighi informativi; 
                  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
                  g) i requisiti di professionalita' degli  esponenti
          aziendali; 
                  h) i profili di governo societario  e  di  gestione
          del rischio; 
                  i) le forme societarie ammissibili anche in  deroga
          alle forme societarie previste dal testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
                  m)   l'iter    successivo    al    termine    della
          sperimentazione. 
                2-quinquies. - 2-sexies. (Omissis). 
                2-septies. La Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS
          redigono  annualmente,  ciascuno  per  quanto  di   propria
          competenza,   una   relazione   d'analisi    sul    settore
          tecno-finanziario,      riportando      quanto       emerge
          dall'applicazione del regime di sperimentazione di  cui  al
          comma 2-bis, e segnalano eventuali  modifiche  normative  o
          regolamentari necessarie per lo sviluppo  del  settore,  la
          tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 
                2-octies.   E'   istituito   presso   il    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  il  Comitato  FinTech.  Il
          Comitato  ha  il  compito  di  individuare  gli  obiettivi,
          definire i programmi  e  porre  in  essere  le  azioni  per
          favorire  lo  sviluppo  della   tecno-finanza,   anche   in
          cooperazione con  soggetti  esteri,  nonche'  di  formulare
          proposte di carattere normativo  e  agevolare  il  contatto
          degli operatori del settore con le  istituzioni  e  con  le
          autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro  dello  sviluppo
          economico, il Ministro per gli  affari  europei,  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB,  l'IVASS,  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
          dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
          delle entrate.  Il  Comitato  puo'  invitare  alle  proprie
          riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di  voto,
          ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni  di
          categoria, imprese, enti e soggetti  operanti  nel  settore
          della tecno-finanza. I regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
          svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
          permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio  di
          informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle  disposizioni  dei
          commi da 2-bis al presente comma non devono derivare  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del  comma  2-octies  dell'art.  36  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  e'  si
          veda nelle note alle premesse.