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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. (21G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  2-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;
Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.
3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191 reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191 - S.O. n. 139.
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, L 255.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il comma 373 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n. 62 e recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020:
«373. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.».

Note all'art. 1:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sarà una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio.
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, con la quale è stato completamente riformato il capo V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme sulle regioni, province e comuni. Il nuovo testo opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative delle regioni.