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DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50 (in G.U. 20/04/2021, n. 94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal: 14-3-2021
al: 20-4-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  introdurre  una
speciale disciplina, per la  sola  sessione  2020,  che  consenta  lo
svolgimento  degli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte  al  fine
di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
            professione di avvocato per la sessione 2020. 
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato,  limitatamente  alla  sessione  indetta  con
decreto  del  Ministro  della  giustizia  14   settembre   2020,   e'
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 
  2. Per quanto non espressamente  regolato  dalle  disposizioni  del
presente  decreto,  si  applicano  le  norme  previgenti   richiamate
dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  in  quanto
compatibili.  I  termini  che,  nelle  medesime   norme   previgenti,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio della prima prova orale, come indicata con il  decreto  del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.