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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-3-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata  valutata
come «pandemia» in  considerazione  dei  livelli  di  diffusivita'  e
gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle  festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30  aprile
2021». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
aprile 2021». 
  ((3. Fino al 27 marzo 2021,  sull'intero  territorio  nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province  autonome,  fatti  salvi  gli  spostamenti
motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di
necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  comunque  consentito  il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione)). 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29)). 
  ((4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in
ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia'
conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma
non si applica nella Zona rossa. 
  4-ter. Qualora la mobilita' sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia)). 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo  il  comma
16-quater, sono aggiunti i seguenti: 
    «((16-quinquies)). Le misure di cui al comma  16-quater  previste
per le regioni che si collocano in uno  scenario  di  tipo  2  e  con
livello  di  rischio  moderato  si  applicano,  secondo  la  medesima
procedura ed in presenza di una  analoga  incidenza  settimanale  dei
contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di  tipo
1 e con un livello di rischio alto. 
    16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le
misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.». 
    (( 16-septies. Sono denominate: 
      a) "Zona bianca", le regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
      b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo
2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni,  di
cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di  un'analoga  incidenza
settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1,  con
un livello di rischio alto; 
      c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno  scenario  almeno  di
tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; 
      d) "Zona gialla", le regioni nei cui  territori  sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c) )).