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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. (20G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020
Testo in vigore dal: 30-12-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  19  ottobre  2020,  n.  1,  recante
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari» e, in particolare,  l'articolo
4 ai sensi del quale le disposizioni di cui agli  articoli  56  e  57
della   Costituzione,   come   modificati   dalla   medesima    legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data della sua entrata in vigore  e  comunque  non  prima  che  siano
decorsi sessanta giorni dalla predetta data; 
  Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 27 maggio 2019, n. 51,
recante «Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi
elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»,  ai  sensi
del quale, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
vigore della medesima legge sia promulgata una  legge  costituzionale
che modifichi il numero dei  componenti  delle  Camere  di  cui  agli
articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della  Costituzione,
il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della medesima legge costituzionale, un  decreto
legislativo  per  la  determinazione  dei   collegi   uninominali   e
plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica; 
  Visto l'articolo 3, comma 3, della citata legge  n.  51  del  2019,
che, ai fini dell'esercizio della delega, dispone l'applicazione  dei
commi 3, 4 e 5, dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n.  165,
e fa salvo il disposto del comma 6 del medesimo articolo,  prevedendo
che, nel rispetto della medesima procedura,  per  la  predisposizione
dello schema di decreto  legislativo,  il  Governo  si  avvale  della
Commissione ivi prevista,  la  cui  composizione  e'  aggiornata  con
cadenza triennale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
per l'elezione della Camera dei deputati», e il  decreto  legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico  delle  leggi  recanti
norme per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12  dicembre  2017,  n.  189,  recante
«Determinazione dei collegi elettorali della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica,  in  attuazione  dell'articolo  3  della
legge 3 novembre 2017,  n.  165,  recante  modifiche  al  sistema  di
elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica.
Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali
uninominali e plurinominali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
novembre  2017,  recante  l'istituzione  e  la   composizione   della
Commissione di  esperti  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  3
novembre 2017, n. 165, come modificato dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020; 
  Vista  la  motivata  proposta   di   determinazione   dei   collegi
uninominali e dei collegi plurinominali ai fini  dell'elezione  della
Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica,  trasmessa  dal
Presidente  della  Commissione  al  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, unitamente alla  relazione  sull'attivita'  svolta,  il  18
novembre 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita  al  Ministro  per  i
rapporti con il Parlamento, on. dott. Federico D'Inca', la delega  di
funzioni in materia di riforme istituzionali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  resi  in  data  10
dicembre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  per  i  rapporti  con  il   Parlamento   e   del   Ministro
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Determinazione dei collegi uninominali 
              e plurinominali della Camera dei deputati 
 
  1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera  dei  deputati
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  A.1  allegata
al presente decreto. 
  2. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  A.2  allegata
al presente decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   della   legge
          costituzionale  19  ottobre  2020,  n.  1  «Modifiche  agli
          articoli 56, 57 e  59  della  Costituzione  in  materia  di
          riduzione del numero dei  parlamentari»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020: 
                «Art. 4 (Decorrenza  delle  disposizioni).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli   56   e   57   della
          Costituzione, come modificati dagli articoli 1  e  2  della
          presente legge costituzionale,  si  applicano  a  decorrere
          dalla data del primo scioglimento o della prima  cessazione
          delle Camere successiva alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge costituzionale e  comunque  non  prima
          che siano decorsi sessanta giorni dalla  predetta  data  di
          entrata in vigore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio
          2019,  n.  51,   recante   «Disposizioni   per   assicurare
          l'applicabilita' delle leggi  elettorali  indipendentemente
          dal numero dei  parlamentari»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno 2019, n. 135: 
                «Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione  dei
          collegi uninominali e plurinominali). - 1.  Qualora,  entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che
          modifica il numero dei componenti delle Camere di cui  agli
          articoli 56, secondo comma,  e  57,  secondo  comma,  della
          Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare un decreto
          legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e
          plurinominali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e
          del Senato della Repubblica. 
                2. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge costituzionale di cui al medesimo  comma
          1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati: 
                    1) nelle circoscrizioni del territorio  nazionale
          e' costituito un  numero  di  collegi  uninominali  pari  a
          quello risultante dall'applicazione dell'art. 1,  comma  2,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 
                    2) si applicano i principi e i criteri  direttivi
          di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della
          legge 3 novembre 2017, n. 165; 
                  b)  ai  fini   dell'elezione   del   Senato   della
          Repubblica: 
                    1)  il  territorio  nazionale  e'  suddiviso  nel
          numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione
          dell'art. 1, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 
                    2) si applicano i principi e i criteri  direttivi
          di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della
          legge 3 novembre 2017, n. 165. 
                3. Si applicano i commi 3, 4 e 5  dell'art.  3  della
          legge 3 novembre  2017,  n.  165.  E'  fatto  salvo  quanto
          disposto dal comma 6 del medesimo  art.  3  della  legge  3
          novembre 2017, n. 165.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  3
          novembre 2017, n. 165, recante  «Modifiche  al  sistema  di
          elezione della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Delega al Governo  per  la  determinazione  dei
          collegi elettorali uninominali e plurinominali», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2017, n. 264: 
                «Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione  dei
          collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1.  Per
          l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  il  Governo   e'
          delegato ad adottare, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  un   decreto
          legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e
          dei   collegi   plurinominali   nell'ambito   di   ciascuna
          circoscrizione di cui alla tabella A  allegata  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
          sostituita dalla presente legge, sulla  base  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) (Omissis); 
                  b)  con  esclusione  della   circoscrizione   Valle
          d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   in   ciascuna    delle    altre
          circoscrizioni del  territorio  nazionale  sono  costituiti
          collegi plurinominali formati dall'aggregazione di  collegi
          uninominali contigui; il numero dei  collegi  plurinominali
          costituiti in ciascuna circoscrizione e  il  territorio  di
          ciascuno di essi sono determinati in modo  che  in  ciascun
          collegio  plurinominale,  sulla  base   della   popolazione
          residente  calcolata  ai  sensi  della  lettera   a),   sia
          assegnato un numero di seggi determinato  dalla  somma  del
          numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un
          ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre  e
          non superiore a otto,  in  modo  tale  che  tendenzialmente
          risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali
          e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore  medio;
          al Molise e' assegnato un seggio da attribuire  con  metodo
          proporzionale ai sensi  degli  articoli  83  e  83-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957.
          Ciascun  collegio  uninominale  della   circoscrizione   e'
          compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni
          Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise  e  Basilicata
          e' costituito un unico collegio  plurinominale  comprensivo
          di tutti i collegi uninominali della circoscrizione; 
                  c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
          di ciascun  collegio  plurinominale  puo'  scostarsi  dalla
          media  della  popolazione,  rispettivamente,  dei   collegi
          uninominali   e    dei    collegi    plurinominali    della
          circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
          difetto; 
                  d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
          formazione dei  collegi  plurinominali  sono  garantite  la
          coerenza  del  bacino  territoriale  di  ciascun  collegio,
          tenendo altresi' conto delle unita' amministrative  su  cui
          insistono e, ove necessario,  dei  sistemi  locali,  e,  di
          norma,   la   sua    omogeneita'    sotto    gli    aspetti
          economico-sociale       e       delle       caratteristiche
          storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
          ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
          comprenda porzioni insulari.  I  collegi  uninominali  e  i
          collegi plurinominali, di norma, non  possono  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi. Nelle zone in cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi e criteri direttivi di  cui  al
          presente  comma,  deve  tenere   conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi. Fermi restando  i  principi  e  criteri  direttivi
          previsti per la determinazione dei  collegi  plurinominali,
          nelle circoscrizioni nelle  quali  il  numero  dei  collegi
          uninominali e' pari a quello previsto  dal  citato  decreto
          legislativo n. 535  del  1993  la  formazione  dei  collegi
          uninominali e' effettuata adottando come  riferimento,  ove
          possibile,  le  delimitazioni  dei  collegi  previste   dal
          medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993; 
                  e) nella circoscrizione Friuli-Venezia  Giulia  uno
          dei collegi uninominali e' costituito in modo  da  favorire
          l'accesso  alla  rappresentanza  dei  candidati  che  siano
          espressione della minoranza linguistica slovena,  ai  sensi
          dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
                2. Il Governo  e'  delegato  a  determinare,  con  il
          medesimo decreto legislativo di cui al comma 1,  i  collegi
          uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione
          del  Senato  della  Repubblica,  nell'ambito  di   ciascuna
          regione,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                  a) (Omissis); 
                  b)   con    esclusione    delle    regioni    Valle
          d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  Trentino-Alto  Adige/Südtirol   e
          Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono  costituiti
          collegi plurinominali formati dall'aggregazione di  collegi
          uninominali contigui; il numero dei  collegi  plurinominali
          costituiti in ciascuna regione e il territorio di  ciascuno
          di essi sono determinati in modo che  in  ciascun  collegio
          plurinominale,  sulla  base  della  popolazione   residente
          calcolata ai sensi  della  lettera  a),  sia  assegnato  un
          numero di seggi determinato  dalla  somma  del  numero  dei
          collegi uninominali che lo costituiscono e di un  ulteriore
          numero di seggi, di  norma,  non  inferiore  a  due  e  non
          superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente  risulti
          minimo il numero dei collegi  plurinominali  nei  quali  e'
          assegnato un numero di seggi  inferiore  al  valore  medio.
          Ciascun collegio uninominale della regione e'  compreso  in
          un collegio plurinominale; 
                  c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
          di ciascun  collegio  plurinominale  puo'  scostarsi  dalla
          media  della  popolazione,  rispettivamente,  dei   collegi
          uninominali   e    dei    collegi    plurinominali    della
          circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
          difetto; 
                  d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
          formazione dei  collegi  plurinominali  sono  garantite  la
          coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e,  di
          norma,   la   sua    omogeneita'    sotto    gli    aspetti
          economico-sociale       e       delle       caratteristiche
          storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
          ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
          comprenda porzioni insulari.  I  collegi  uninominali  e  i
          collegi plurinominali, di norma, non  possono  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi. Nelle zone in cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi e criteri direttivi di  cui  al
          presente  comma,  deve  tenere   conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi; 
                  e) nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  uno  dei
          collegi uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire
          l'accesso  alla  rappresentanza  dei  candidati  che  siano
          espressione della minoranza linguistica slovena,  ai  sensi
          dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
                3. Ai fini della  predisposizione  dello  schema  del
          decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2,  il  Governo  si
          avvale  di  una   commissione   composta   dal   presidente
          dell'Istituto nazionale di statistica, che la  presiede,  e
          da dieci esperti in materia attinente  ai  compiti  che  la
          commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato. 
                4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai  commi
          1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia,  che
          si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
          trasmissione.  Qualora  il  decreto  legislativo  non   sia
          conforme    al    parere    parlamentare,    il    Governo,
          contemporaneamente alla  pubblicazione  del  decreto,  deve
          inviare  alle  Camere  una  relazione  contenente  adeguata
          motivazione. 
                5. In caso di mancata espressione del parere  di  cui
          al comma 4 nel termine  previsto,  il  decreto  legislativo
          puo' comunque essere emanato. 
                6. Il  Governo  aggiorna  con  cadenza  triennale  la
          composizione della commissione nominata ai sensi del  comma
          3.  La  commissione,  in  relazione  alle  risultanze   del
          censimento generale della popolazione, formula  indicazioni
          per la revisione dei  collegi  uninominali  e  dei  collegi
          plurinominali,  secondo  i  criteri  di  cui  al   presente
          articolo, e ne riferisce al Governo. Per la  revisione  dei
          collegi uninominali e dei collegi plurinominali il  Governo
          presenta un disegno di legge alle Camere. 
                7. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo
          1957, n. 361, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi  recanti  norme  per  l'elezione  della  Camera   dei
          deputati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  giugno
          1957, n. 139, S.O. 
              - Il decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.  533,
          recante  «Testo  unico  delle  leggi  recanti   norme   per
          l'elezione del  Senato  della  Repubblica»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302 S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 novembre 2017, che reca l'istituzione e la  composizione
          della Commissione di esperti ai  sensi  dell'art.  3  della
          legge 3 novembre 2017, n.  165,  e'  stato  modificato  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre  2019,  che  adegua  la  disciplina  relativa   al
          funzionamento  e  alle  attivita'  della  Commissione  alle
          previsioni della legge n. 51 del 2019, e  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio  2020  che
          interviene  sulla  composizione   sostituendo   un   membro
          dimissionario.