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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 ottobre 2020, n. 163

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (20G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2020
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Testo in vigore dal: 27-12-2020
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 12  agosto  2015,  n.
144,   concernente   «Regolamento   recante   disposizioni   per   il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a
norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 
  Ritenuto che il predetto  regolamento  deve  essere  modificato  in
conformita' alla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,  n.
5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la  quale  sono  state
confermate  le  sentenze  del  T.A.R.  per  il  Lazio   che   avevano
parzialmente annullato il decreto del  Ministro  della  giustizia  12
agosto  2015,  n.  144,  limitatamente  alle  disposizioni   relative
all'elenco dei settori di  specializzazione  e  alla  disciplina  del
colloquio diretto ad accertare la  comprovata  esperienza  necessaria
per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento
dei previsti percorsi formativi specialistici; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 10
ottobre 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 dicembre 2019; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata in data 31 luglio 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015,  n.
                                 144 
 
  1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.  144,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso; 
    b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3. (Settori di specializzazione). -  1.  L'avvocato  puo'
conseguire il titolo di specialista in non piu' di due  dei  seguenti
settori di specializzazione: 
        a) diritto civile; 
        b) diritto penale; 
        c) diritto amministrativo; 
        d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
        e)  diritto   tributario,   doganale   e   della   fiscalita'
internazionale; 
        f) diritto internazionale; 
        g) diritto dell'Unione europea; 
        h) diritto dei trasporti e della navigazione; 
        i) diritto della concorrenza; 
        l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale  e
della protezione dei dati personali; 
        m) diritto della persona, delle  relazioni  familiari  e  dei
minorenni; 
        n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; 
        o) diritto dello sport. 
      2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e  c)  il  titolo  di
specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto  dei
percorsi  formativi   ovvero   dell'accertamento   della   comprovata
esperienza  relativamente  ad   almeno   uno   degli   indirizzi   di
specializzazione indicati nei commi 3, 4 e  5,  in  conformita'  alle
disposizioni del presente regolamento. 
      3.  Al  settore  del  diritto  civile  afferiscono  i  seguenti
indirizzi: 
        a) diritto successorio; 
        b) diritti reali, condominio e locazioni; 
        c) diritto dei contratti; 
        d)    diritto    della    responsabilita'    civile,    della
responsabilita' professionale e delle assicurazioni; 
        e) diritto agrario; 
        f) diritto commerciale e societario; 
        g) diritto  industriale,  della  proprieta'  intellettuale  e
dell'innovazione tecnologica; 
        h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; 
        i) diritto dell'esecuzione forzata; 
        l) diritto bancario e dei mercati finanziari; 
        m) diritto dei consumatori. 
      4.  Al  settore  del  diritto  penale  afferiscono  i  seguenti
indirizzi: 
        a) diritto penale della persona; 
        b) diritto penale della pubblica amministrazione; 
        c)   diritto   penale   dell'ambiente,   dell'urbanistica   e
dell'edilizia; 
        d) diritto penale dell'economia e dell'impresa; 
        e) diritto penale  della  criminalita'  organizzata  e  delle
misure di prevenzione; 
        f) diritto dell'esecuzione penale; 
        g) diritto penale  dell'informazione,  di  internet  e  delle
nuove tecnologie. 
      5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti
indirizzi: 
        a) diritto  del  pubblico  impiego  e  della  responsabilita'
amministrativa; 
        b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali; 
        c) diritto dell'ambiente e dell'energia; 
        d) diritto sanitario; 
        e) diritto dell'istruzione; 
        f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di  interesse
economico generale; 
        g) diritto delle autonomie  territoriali  e  del  contenzioso
elettorale; 
        h)      contabilita'       pubblica       e       contenzioso
finanziario-statistico.»; 
    c) all'articolo 5, comma 1,  aggiungere,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco  siano
specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3,  comma
2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»; 
    d)  all'articolo  6,  comma  4,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel  settore  di
specializzazione»  sono  sostituite  dalle  parole   «colloquio   per
l'esposizione  e  la  discussione  dei  titoli  presentati  e   della
documentazione prodotta a dimostrazione della  comprovata  esperienza
nei relativi settori e indirizzi di specializzazione  a  norma  degli
articoli 8 e 11.»; 
      2) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il  colloquio  ha
luogo davanti a  una  commissione  di  valutazione  composta  da  tre
avvocati iscritti all'albo speciale per il  patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo  in
materie giuridiche in  possesso  di  documentata  qualificazione  nel
settore  di  specializzazione  oggetto  delle  domande  sottoposte  a
valutazione nella singola  seduta.  Il  Consiglio  nazionale  forense
nomina un componente avvocato, i restanti  componenti  sono  nominati
con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della  seduta
della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della
giustizia individuano  i  componenti  in  possesso  della  necessaria
qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto  presso  il  Ministero
della giustizia comprendente tutti  i  settori  di  specializzazione.
L'inserimento  nell'elenco  e'   disposto   per   gli   avvocati   su
designazione del Consiglio nazionale forense e, per i  professori  di
ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati  e
i professori  universitari  rimangono  iscritti  nell'elenco  per  un
periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e'  presieduta
da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera  a
maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione  del
titolo o di  rigetto  della  domanda.  Il  colloquio  e'  diretto  ad
accertare   l'adeguatezza   dell'esperienza   maturata   nel    corso
dell'attivita'   professionale   e   formativa   nel    settore    di
specializzazione in conformita' ai requisiti  e  ai  criteri  di  cui
all'articolo 8.»; 
    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, le parole  «formazione  specialistica  orientata
all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono
sostituite   dalle   parole   «formazione   specialistica   orientata
all'esercizio della  professione  nel  settore  e  nell'indirizzo  di
specializzazione»; 
      2) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il
corso, di durata complessiva almeno biennale,  relativo  ad  uno  dei
settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere
a), b) e c), prevede una parte  generale  e  una  parte  speciale  di
durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno
degli indirizzi afferenti al settore.»; 
    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per  anno»  sono
sostituite dalle parole «dieci per anno»; 
      2) dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2.
Nell'accertamento dei requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  la
commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza  dei
titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e,  se
necessario,  con  l'indirizzo  di   specializzazione   indicati   dal
richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo  di  incarichi
per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare
rilevanza   degli   incarichi   documentati   e   delle    specifiche
caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione»; 
    g)  all'articolo  11,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) le parole «quindici per anno» sono sostituite  dalle  parole
«dieci per anno»; 
      2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella  valutazione
dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2.». 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  e  9,
          comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
                «Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense). -  1.
          - 2. (Omissis). 
                3. All'attuazione della presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
                4. - 6. (Omissis)». 
                «Art. 9. (Specializzazioni).  -  1.  E'  riconosciuta
          agli avvocati la possibilita' di  ottenere  e  indicare  il
          titolo di specialista secondo modalita' che sono stabilite,
          nel rispetto delle previsioni del  presente  articolo,  con
          regolamento adottato dal Ministro  della  giustizia  previo
          parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1. 
                2.- 8. (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  12  agosto
          2015, n.  144  (Regolamento  recante  disposizioni  per  il
          conseguimento e il  mantenimento  del  titolo  di  avvocato
          specialista,  a  norma  dell'articolo  9  della  legge   31
          dicembre  2012,  n.  247),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11
          del citato decreto del Ministro della giustizia  12  agosto
          2015, n. 144, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2. (Avvocato specialista). -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che  ha
          acquisito il titolo in uno dei settori di  specializzazione
          di cui all'articolo 3. 
                2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal
          Consiglio  nazionale  forense  in  ragione   del   percorso
          formativo  previsto  dall'articolo  7  o  della  comprovata
          esperienza professionale maturata dal  singolo  avvocato  a
          norma dell'articolo 8. 
                3. (soppresso)». 
                «Art. 5. (Elenchi degli avvocati specialisti). - 1. I
          consigli  dell'ordine  formano  e   aggiornano,   a   norma
          dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre
          2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti  sulla
          base dei settori di specializzazione di cui all'articolo  3
          e  li  rendono  accessibili  al  pubblico   anche   tramite
          consultazione  telematica.  L'avvocato   specialista   puo'
          chiedere che nell'elenco siano  specificati  l'indirizzo  o
          gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma  2,  sino  a  un
          massimo di tre per ciascun settore». 
                «Art. 6. (Disposizioni comuni). - 1.  Per  conseguire
          il titolo di avvocato specialista in  uno  dei  settori  di
          specializzazione previsti  dall'articolo  3,  l'interessato
          deve presentare domanda  presso  il  consiglio  dell'ordine
          d'appartenenza  che,  verificata   la   regolarita'   della
          documentazione,  la  trasmette   al   Consiglio   nazionale
          forense. 
                2. Puo' presentare domanda l'avvocato che: 
                  a) negli ultimi  cinque  anni  ha  frequentato  con
          esito  positivo  i  corsi  di   specializzazione   di   cui
          all'articolo  7,  oppure   ha   maturato   una   comprovata
          esperienza  nel  settore  di  specializzazione   ai   sensi
          dell'articolo 8; 
                  b) non ha riportato, nei  tre  anni  precedenti  la
          presentazione  della  domanda,  una  sanzione  disciplinare
          definitiva, diversa dall'avvertimento,  conseguente  ad  un
          comportamento  realizzato  in  violazione  del  dovere   di
          competenza o di aggiornamento professionale; 
                  c) non  ha  subito,  nei  due  anni  precedenti  la
          presentazione  della  domanda,  la  revoca  del  titolo  di
          specialista. 
                3.  Al  fine  dell'osservanza  del  limite   di   cui
          all'articolo 3 la domanda puo'  contenere  la  rinuncia  al
          titolo di specialista gia' conseguito. 
                4. Nel  caso  di  domanda  fondata  sulla  comprovata
          esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante
          per sottoporlo ad  un  colloquio  per  l'esposizione  e  la
          discussione dei titoli presentati  e  della  documentazione
          prodotta a dimostrazione della  comprovata  esperienza  nei
          relativi settori e indirizzi di  specializzazione  a  norma
          degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a  una
          commissione  di  valutazione  composta  da   tre   avvocati
          iscritti all'albo speciale per il patrocinio  davanti  alle
          giurisdizioni superiori e da due professori universitari di
          ruolo in materie  giuridiche  in  possesso  di  documentata
          qualificazione  nel  settore  di  specializzazione  oggetto
          delle  domande  sottoposte  a  valutazione  nella   singola
          seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente
          avvocato, i restanti componenti sono nominati  con  decreto
          del Ministro della giustizia. In  previsione  della  seduta
          della commissione, il  Consiglio  nazionale  forense  e  il
          Ministro  della  giustizia  individuano  i  componenti   in
          possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di  un
          elenco  tenuto  presso   il   Ministero   della   giustizia
          comprendente   tutti   i   settori   di   specializzazione.
          L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli  avvocati  su
          designazione del  Consiglio  nazionale  forense  e,  per  i
          professori di ruolo, su designazione  del  dipartimento  di
          afferenza.  Gli  avvocati  e  i   professori   universitari
          rimangono iscritti nell'elenco per un  periodo  di  quattro
          anni. La commissione di valutazione e'  presieduta  da  uno
          dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera
          a maggioranza  dei  componenti  una  proposta  motivata  di
          attribuzione del titolo o  di  rigetto  della  domanda.  Il
          colloquio   e'   diretto   ad    accertare    l'adeguatezza
          dell'esperienza   maturata   nel    corso    dell'attivita'
          professionale e formativa nel settore  di  specializzazione
          in  conformita'  ai  requisiti  e   ai   criteri   di   cui
          all'articolo 8. 
                5. Il Consiglio nazionale forense non puo'  rigettare
          la domanda senza prima avere sentito l'istante. 
                6.  Il  Consiglio  nazionale  forense   comunica   il
          conferimento  del  titolo  all'istante  ed   al   consiglio
          dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione  negli
          elenchi di cui all'articolo 5. 
                7. Il titolo di specialista si intende conseguito con
          l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5». 
                «Art.  7.  (Percorsi  formativi).  -  1.  I  percorsi
          formativi   consistono   in   corsi   di   specializzazione
          organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di  raccordo
          di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza  delle
          universita'    legalmente    riconosciute    e     inserite
          nell'apposito   elenco   del   Ministero   dell'istruzione,
          universita' e ricerca.  I  corsi  di  specializzazione  non
          possono  avere  inizio  se  non  e'  stata  verificata   la
          conformita'  dei  relativi  programmi  didattici  a  quanto
          disposto dal presente regolamento  e  alle  linee  generali
          elaborate a norma del  comma  2.  La  verifica  di  cui  al
          presente comma e' svolta  dal  Ministero  della  giustizia,
          tenuto conto delle proposte della commissione permanente di
          cui al comma 2. 
                2. Presso il Ministero della giustizia  e'  istituita
          una commissione permanente composta da sei  componenti,  di
          cui  due  magistrati   ordinari   nominati   dal   predetto
          Ministero, due avvocati nominati  dal  Consiglio  nazionale
          forense e due professori universitari in materie giuridiche
          di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. La commissione elabora le linee  generali  per  la
          definizione  dei  programmi   dei   corsi   di   formazione
          specialistica,  tenendo  conto  delle  migliori  prassi  in
          materia. La partecipazione alla commissione permanente  non
          comporta alcuna indennita' o retribuzione  a  carico  dello
          stato, salvo il rimborso spese.  L'incarico  di  componente
          della commissione ha durata quadriennale. La commissione e'
          presieduta da uno dei  componenti  nominati  dal  Ministero
          della giustizia; delibera a maggioranza dei  componenti  e,
          in caso di parita', prevale il voto del presidente. 
                3.  Ai  fini  della  organizzazione  dei  corsi,   il
          Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine  degli
          avvocati stipulano con le articolazioni di cui al  comma  1
          apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una
          formazione  specialistica  orientata  all'esercizio   della
          professione    nel    settore    e    nell'indirizzo     di
          specializzazione.  Il  Consiglio  nazionale  forense   puo'
          stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni
          specialistiche   maggiormente   rappresentative   di    cui
          all'articolo 35,  comma  1,  lettera  s),  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247. 
                4.  I  consigli  dell'ordine  stipulano  le  predette
          convenzioni d'intesa  con  le  associazioni  specialistiche
          maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35,  comma
          1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
                5. Le convenzioni di cui ai commi  3  e  4  prevedono
          l'istituzione di un comitato scientifico  composto  da  sei
          membri di cui tre nominati da una  delle  articolazioni  di
          cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
          Gli altri tre membri sono nominati  da  uno  degli  enti  o
          delle associazioni di cui ai  commi  3  e  4.  Il  comitato
          scientifico delibera a maggioranza  dei  componenti  e,  in
          caso di parita', prevale il voto del coordinatore. 
                6. Le convenzioni di cui ai commi 3  e  4  prevedono,
          altresi', l'istituzione di un comitato di gestione composto
          da cinque membri di cui tre nominati da uno  degli  enti  o
          delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con
          funzioni  di  direttore  e  coordinatore.  Il  comitato  di
          gestione delibera a maggioranza dei componenti. 
                7. Il comitato  scientifico  individua  il  programma
          dettagliato del corso di formazione specialistica,  tenendo
          conto delle linee generali elaborate a norma del  comma  2,
          con l'indicazione, da proporre  al  comitato  di  gestione,
          delle materie, delle ore  destinate  a  ciascuna  di  esse,
          degli argomenti da trattare e dei docenti. 
                8. I docenti devono essere individuati esclusivamente
          tra  i  professori  universitari  di   ruolo,   ricercatori
          universitari,    avvocati    di    comprovata    esperienza
          professionale   abilitati   al   patrocinio    avanti    le
          giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano  conseguito
          almeno la seconda valutazione, e, per particolari  esigenze
          e per le sole materie non giuridiche,  il  cui  carico  non
          potra' superare un quinto del totale, esperti di comprovata
          esperienza professionale almeno decennale  nello  specifico
          settore di interesse. 
                9. Il comitato  di  gestione  nomina  i  docenti  tra
          quelli   proposti   dal    comitato    scientifico,    cura
          l'organizzazione esecutiva dei corsi,  e  assume  tutte  le
          determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento. 
                10. Le convenzioni di cui ai  commi  3  e  4  possono
          prevedere che le lezioni  in  cui  si  articolano  i  corsi
          avvengano a distanza con modalita' telematiche. In tal caso
          il comitato di gestione garantisce la presenza  nella  sede
          esterna  di  un  tutor,  anche  per  il  rilevamento  delle
          presenze, e di  un  sistema  audiovisivo  che  consente  ai
          discenti di interloquire con il docente in tempo reale.  Il
          costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere
          uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella  sede  del
          corso. 
                11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato
          scientifico, determina la quota di iscrizione al  corso  in
          modo  da  garantire  esclusivamente  l'integrale  copertura
          delle spese di funzionamento e docenza nonche' delle  spese
          di organizzazione e gestione, ivi incluse  quelle  relative
          al comitato di gestione e al comitato scientifico. 
                12. L'organizzazione dei corsi  deve  aver  luogo  in
          conformita' ai seguenti criteri: 
                  a) durata almeno biennale e didattica non inferiore
          a 200 ore; 
                  b) composizione mista  ed  adeguata  qualificazione
          del corpo docente; 
                  c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; 
                  d)  obbligo  di  frequenza  nella   misura   minima
          dell'ottanta per cento della durata del corso; 
                  e) previsione di almeno una prova, scritta e orale,
          al termine di ciascun anno di  corso,  volta  ad  accertare
          l'adeguato livello di preparazione del candidato. 
                12-bis.  Il  corso,  di  durata  complessiva   almeno
          biennale, relativo ad uno dei settori  di  specializzazione
          di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),
          prevede una parte generale e una parte speciale  di  durata
          non inferiore a un anno destinata alla specializzazione  in
          uno degli indirizzi afferenti al settore. 
                13. La prova di cui  al  comma  12,  lettera  e),  e'
          valutata  da  una   commissione   nominata   dal   comitato
          scientifico e composta per almeno due terzi da membri  che,
          sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma  8,  non
          devono appartenere al corpo docente del corso». 
                «Art. 8. (Comprovata esperienza). - 1. Il  titolo  di
          avvocato   specialista   puo'   essere   conseguito   anche
          dimostrando   la   sussistenza   congiunta   dei   seguenti
          requisiti: 
                  a) di avere maturato  un'anzianita'  di  iscrizione
          all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di
          almeno otto anni; 
                  b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni  in
          modo  assiduo,  prevalente  e  continuativo  attivita'   di
          avvocato in uno dei  settori  di  specializzazione  di  cui
          all'articolo 3, mediante la produzione  di  documentazione,
          giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato  ha
          trattato nel quinquennio incarichi professionali  fiduciari
          rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per
          anno. Ai fini della presente lettera  non  si  tiene  conto
          degli  affari  che  hanno  ad  oggetto  medesime  questioni
          giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva. 
                2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente
          articolo, la commissione di cui all'articolo  6,  comma  4,
          valuta  la  congruenza  dei  titoli  presentati   e   degli
          incarichi documentati con il settore e, se necessario,  con
          l'indirizzo di specializzazione indicati  dal  richiedente.
          Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi  per
          anno, la commissione  tiene  conto  della  natura  e  della
          particolare rilevanza degli incarichi documentati  e  delle
          specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo  di
          specializzazione». 
                «Art. 11. (Esercizio continuativo  della  professione
          nel  settore  di  specializzazione).  -  1.  Il  titolo  di
          avvocato   specialista   puo'   essere   mantenuto    anche
          dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento
          in modo assiduo, prevalente  e  continuativo  attivita'  di
          avvocato in uno dei  settori  di  specializzazione  di  cui
          all'articolo 3, mediante la produzione  di  documentazione,
          giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato  ha
          trattato nel  triennio  incarichi  professionali  fiduciari
          rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per
          anno. Ai fini del presente  articolo  non  si  tiene  conto
          degli  affari  che  hanno  ad  oggetto  medesime  questioni
          giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.
          Nella  valutazione  dei  requisiti  di  cui   al   presente
          articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma
          2.».