stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
nascondi
vigente al 24/11/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-11-2020
al: 24-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre  2020   recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»"  con  il
quale  sono  state  disposte  restrizioni  all'esercizio  di   talune
attivita' economiche al fine di contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020,
n. 275, nonche' le  relative  ordinanze  del  Ministro  della  salute
adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                 E m an a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rifinanziamento  delle  misure  di  sostegno  alle  imprese   colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma  2,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro  per  l'anno  2021,  anche  in
conseguenza  delle  ordinanze  del  Ministero  della  salute  del  10
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,
n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13  novembre  2020,  e
del 20 novembre 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 290 del 21 novembre 2020. 
  2. L'allegato 2  del  citato  decreto-legge  n.  149  del  2020  e'
integrato con la seguente riga: 
 
    

       +-------------------+---------------------+-----------+
       |                   | Commercio al        |           |
       |                   |dettaglio di         |           |
       | 47.72.10          |calzature e accessori|       200%|
       +-------------------+---------------------+-----------+
    
    
 
  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle  risorse
disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con  le  modalita'  previste
dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo  decreto-legge  n.  149  del
2020.