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DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 ((e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)). (20G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 (in G.U. 28/09/2020, n. 240).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal: 8-10-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e  contenimento  alla  diffusione
del predetto virus; 
  Considerato che  la  curva  dei  contagi  in  Italia,  pur  ridotta
rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del
virus che provoca  focolai  anche  di  dimensioni  rilevanti,  e  che
sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle
disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione
del virus; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prorogare  le
disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  25  marzo  2020,   n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
nonche' la vigenza  di  alcune  misure  correlate  con  lo  stato  di
emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo  1,   comma   1,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3,  comma  1,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  di  alcuni  termini
   correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2020»; 
    b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020» sono soppresse. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l),  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono
inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attivita'
medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),". 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre
2020». 
  3.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati al ((31 dicembre 2020)),  salvo  quanto
previsto ai numeri 3 e  32  dell'allegato  medesimo,  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle
individuate nell'allegato 1, connessi  o  correlati  alla  cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2020, non sono  modificati  a  seguito  della
proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita  al  31
luglio 2020. 
  5.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, i  quali  saranno  adottati  sentiti  i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui  le  misure  ivi
previste riguardino esclusivamente  una  Regione  o  alcune  regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle  province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,  e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito  dell'attuale  stato  di
emergenza epidemiologica da  COVID-19,  la  piena  continuita'  nella
gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni».