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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2020, n. 80

Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (20G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2020
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-8-2020
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 43 della legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  che
prevede la disciplina dei corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
professione di avvocato mediante l'adozione  di  un  regolamento  del
Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha  modificato
l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio  2018,  n.
17, concernente  regolamento  recante  la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per l'accesso  alla  professione  di  avvocato,  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre  2018,  n.
133,  recante  regolamento  concernente  modifiche  al  decreto   del
Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17; 
  Ritenuto necessario rimodulare  la  decorrenza  degli  effetti  del
predetto regolamento; 
  Acquisito il parere del Consiglio  nazionale  forense  espresso  in
data 20 marzo 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 7 maggio 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.
                                 17 
 
  1. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come  sostituito  dall'articolo  1,
comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n.
133, le parole «primo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «primo
quadriennio». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Bonafede 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1557 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4.- 4-bis.-4-ter. (Omissis)». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  43  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense): 
              «Art.  43  (Corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
          professione di avvocato). -  1.  Il  tirocinio,  oltre  che
          nella  pratica  svolta  presso  uno  studio  professionale,
          consiste  altresi'  nella  frequenza  obbligatoria  e   con
          profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi,  di
          corsi di formazione di indirizzo  professionale  tenuti  da
          ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento: 
                  a) le modalita' e le condizioni  per  l'istituzione
          dei corsi di formazione di cui al comma 1  da  parte  degli
          ordini e delle associazioni forensi  giudicate  idonee,  in
          maniera  da  garantire  la  liberta'   ed   il   pluralismo
          dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; 
                  b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in
          modo   da    ricomprendervi,    in    quanto    essenziali,
          l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
          atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei  provvedimenti
          giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica  di
          redazione  del  parere  stragiudiziale  e  la  tecnica   di
          ricerca; 
                  c)  la  durata  minima  dei  corsi  di  formazione,
          prevedendo   un   carico   didattico   non   inferiore    a
          centosessanta ore per l'intero periodo; 
                  d) le modalita' e le condizioni  per  la  frequenza
          dei corsi di formazione da parte  del  praticante  avvocato
          nonche' quelle per le verifiche  intermedie  e  finale  del
          profitto, che sono affidate ad una commissione composta  da
          avvocati, magistrati e docenti  universitari,  in  modo  da
          garantire omogeneita' di giudizio su  tutto  il  territorio
          nazionale.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
          riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.».  
              - Il  decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8,  reca:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica». 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
          i primi nove anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.». 
              - Il decreto del Ministro della  giustizia  5  novembre
          2018, n. 133, reca: «Regolamento concernente  modifiche  al
          decreto del Ministro della giustizia 9  febbraio  2018,  n.
          17, recante la  disciplina  dei  corsi  di  formazione  per
          l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi  dell'art.
          43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.  17,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 10 (Decorrenza degli effetti). - 1.  Il  presente
          regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro
          dei praticanti con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          scadenza  del  primo  quadriennio  dalla  sua  entrata   in
          vigore.».