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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 febbraio 2020, n. 60

Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (20G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2020
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 5-7-2020
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e, in  particolare,  l'articolo
10, comma 2, che prevede che,  con  regolamento  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti  per  l'iscrizione,  su  base
volontaria, all'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti» e, in  particolare,  l'articolo  46,  comma  1,
lettere b) e  c),  che  ripartisce  le  attivita'  professionali  che
formano  oggetto  della  professione   di   ingegnere   nel   settore
«ingegneria    industriale»     e     nel     settore     «ingegneria
dell'informazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.
137,  recante  «Regolamento   recante   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, recante  la  determinazione  delle  classi  delle  lauree
universitarie; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 maggio 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota dell'8 novembre 2019; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Tenuta dell'elenco nazionale certificato 
                 degli ingegneri biomedici e clinici 
 
  1. L'elenco  nazionale  certificato  degli  ingegneri  biomedici  e
clinici, istituito a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge  11
gennaio  2018,  n.  3,  e'  tenuto  dal  Consiglio  nazionale   degli
ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' suddiviso nelle sezioni A e B. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'Amministrazione  competente  per  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 3: 
              «Art. 10. (Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e
          clinici). - 1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri
          l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici  e
          clinici. 
              2. Con regolamento del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro della salute,  da  adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabiliti  i  requisiti  per
          l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco  nazionale  di
          cui al comma 1. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328: 
              «Art. 46. (Attivita' professionali). - 1. Le  attivita'
          professionali che  formano  oggetto  della  professione  di
          ingegnere  sono  cosi'  ripartite  tra  i  settori  di  cui
          all'art. 45, comma 1: 
                a) per il settore "ingegneria civile  e  ambientale":
          la  pianificazione,  la  progettazione,  lo  sviluppo,   la
          direzione lavori, la stima, il collaudo,  la  gestione,  la
          valutazione  di  impatto  ambientale  di  opere   edili   e
          strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto,  di
          opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
          depurazione, di opere geotecniche, di  sistemi  e  impianti
          civili e per l'ambiente e il territorio; 
                b)  per  il  settore  "ingegneria  industriale":   la
          pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
          lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la  valutazione
          di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di
          impianti   per   la   produzione,   trasformazione   e   la
          distribuzione   dell'energia,   di   sistemi   e   processi
          industriali e tecnologici, di apparati e di  strumentazioni
          per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; 
                c) per il settore "ingegneria dell'informazione":  la
          pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
          lavori, la stima, il collaudo e la gestione di  impianti  e
          sistemi  elettronici,  di  automazione  e  di  generazione,
          trasmissione ed elaborazione delle informazioni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 10, comma 1, delle legge 11 gennaio  2018,
          n. 3, si veda nelle note alle premesse.