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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020) (1)

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 03/09/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2020
al: 31-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  procedere  alla
ridefinizione  dell'assetto  strutturale  del  Governo  mediante   la
riorganizzazione  delle  attribuzioni  in  materia   di   istruzione,
universita'  e  ricerca  scientifica,  al  fine  di  consentirne   la
valorizzazione delle rispettive specificita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 gennaio 2020; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione   del   Ministero   dell'istruzione   e   del   Ministero
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  1. Sono istituiti  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai  seguenti:
"11) Ministero  dell'istruzione;  12)  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 13) Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo; 14) Ministero della salute."; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei
Ministeri  e'  stabilito  in  quattordici.  Il  numero   totale   dei
componenti del Governo a  qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  Ministri
senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere
superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve  essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma
dell'articolo 51 della Costituzione.". 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di ((2.261.000  euro  per  l'anno  2020  e  2.333.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per  l'anno  2020  e
393.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021  per  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca)).  Per  le  medesime  finalita'  e'
altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 ((e  di
euro 80.000 annui)) a decorrere dall'anno 2021.