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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (19G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 (in G.U. 28/02/2020, n. 50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2020)
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Testo in vigore dal: 29-2-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2017,  n.  216,  recante:
«Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  di  conversazioni  o
comunicazioni, in attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  della  legge  23
giugno 2017, n. 103»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  perfezionare  e
completare la nuova disciplina delle intercettazioni  telefoniche  ed
ambientali prima che la stessa acquisti efficacia; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita'  ed  urgenza  che  le
modifiche apportate entrino in vigore prima che  sia  applicabile  la
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale
termine sia coordinato con le esigenze di  adeguamento  degli  uffici
requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le  parole  «alle  operazioni  di  intercettazione
relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo  il  31  dicembre
2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  procedimenti   penali
iscritti dopo il ((30 aprile 2020))»; 
    2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((1° maggio 2020))».