DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 02/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
 
 
              ((Disposizioni in materia di trasporti)) 
 
  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e  di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal  trasporto  merci  su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente  legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio
italiano  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  a  finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2,  del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data  dall'entrata
in vigore ((del presente  decreto))  fino  al  30  settembre  2020  e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto  merci  e
di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a   3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas  naturale
liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)  e   elettrica   (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi  alla  normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. 
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa  la  loro  cumulabilita'  con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del  Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  l'entita'  dei  contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di  euro  20  mila
per  ciascun  veicolo,  e'  differenziata  in  ragione  della   massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di
alimentazione. 
  5.  Con  decreto  del  ((Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti)), di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)), sono disciplinate le modalita'  e  i
termini di presentazione delle domande di contributo,  i  criteri  di
valutazione  delle  domande,   l'entita'   del   contributo   massimo
riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del  limite  di
spesa,  le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso.  I  criteri  di
valutazione delle domande assicurano la priorita'  del  finanziamento
degli  investimenti  relativi  alla  sostituzione   dei   veicoli   a
motorizzazione termica maggiormente inquinanti. 
  ((5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello  sviluppo  di
forme piu' sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione  del  trasporto
di merci per idrovie interne e per  vie  fluvio-marittime,  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui
al presente comma. Il  comma  234  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. 
  5-ter. All'articolo 7 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:   "concessi   in   locazione
finanziaria" sono inserite le  seguenti:  "o  in  locazione  a  lungo
termine senza conducente"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  contratto  di
locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si  intende  il
contratto di durata pari o superiore a  dodici  mesi.  Se  lo  stesso
veicolo e' oggetto di contratti di locazione  consecutivi  di  durata
inferiore a un  anno  conclusi  fra  le  stesse  parti,  comprese  le
proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti"; 
    c) al comma 2-bis: 
      1) dopo le parole: "del contratto medesimo," sono  inserite  le
seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  gli  utilizzatori  di
veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del
contratto annotato  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,"  e  le  parole:  "sono
tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  tenuti  in  via
esclusiva al pagamento della  tassa  automobilistica  con  decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla  scadenza  del
medesimo"; 
      2) dopo le parole:  "societa'  di  leasing"  sono  inserite  le
seguenti: "e della  societa'  di  locazione  a  lungo  termine  senza
conducente"  e  le  parole:  "questa  abbia"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "queste abbiano"; 
    d) al  comma  3,  dopo  le  parole:  "locazione  finanziaria  del
veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a  lungo
termine del veicolo senza conducente". 
  5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e  dai  registri  di
immatricolazione per"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "i  veicoli  in
locazione a lungo termine senza conducente e"; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono
inserite  le  seguenti:  "o  di  locazione  a  lungo  termine   senza
conducente")).