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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. (19G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  25-10-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».