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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-11-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE  che  ha  a  sua  volta
provveduto  alla  codificazione  ed   abrogazione   della   direttiva
90/396/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed,  in
particolare, l'articolo 35; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2016-2017,
ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile; 
  Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2019,  n.  23,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi  1  e  3,  della
legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva
2009/142/CE; 
  Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992,  n.
142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  legge  22  febbraio
1994, n. 146; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n. 661, recante  il  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro  dello   sviluppo
economico e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'economia e delle finanze e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  reca  disposizioni  regolamentari  per  la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della
normativa regolamentare nazionale alle disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo
2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e  che  abroga
la direttiva 2009/142/CE. 
  2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della  legge
6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo  21
febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo  della
disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio
degli  apparecchi,  delle  condizioni  di  fornitura  del  gas,   dei
requisiti essenziali di sicurezza, della  libera  circolazione,  come
stabilita  dagli  articoli,  rispettivamente,  3,  4,  5  e   6   del
regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I  e  II.
La  disciplina  degli  obblighi  degli  operatori  economici,   della
conformita' degli  apparecchi  ed  accessori,  della  notifica  degli
organismi di  valutazione  della  conformita',  della  vigilanza  del
mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III,
IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati  III,
IV e V. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per  gli
          atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (G.U.U.E.). 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 6 dicembre  1971,  n.  1083  (Norme  per  la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. 
              - Il decreto legislativo del 21 febbraio  2019,  n.  23
          (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi  1  e  3,
          della legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
          marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano   carburanti
          gassosi  e  che  abroga  la  direttiva   2009/142/CE),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/426  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi
          che bruciano carburanti gassosi e che abroga  la  direttiva
          2009/142/CE),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. 
              - La rubrica  dell'art.  3,  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in
          servizio»; 
              - La  rubrica  dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»; 
              - La  rubrica  dell'art.  5  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; 
              - La  rubrica  dell'art.  6  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Libera circolazione»; 
              - La rubrica dell'Allegato I del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; 
              - La rubrica dell'Allegato II del regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni  degli  Stati
          membri sulle condizioni di fornitura del gas»; 
              - Il Capo  II  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'
          intitolato: «Obblighi degli operatori economici»; 
              - Il Capo III  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'
          intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»; 
              - Il Capo  IV  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'
          intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione  della
          conformita'»; 
              - Il  Capo  V  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426  e'
          intitolato: «Vigilanza del mercato  dell'unione,  controllo
          degli  apparecchi  e  accessori  che  entrano  nel  mercato
          dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»; 
              - La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE)  n.
          2016/426 reca: «Procedura di valutazione della  conformita'
          per apparecchi e accessori»; 
              - La rubrica dell'Allegato IV del regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Iscrizioni»; 
              - La rubrica dell'Allegato V del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita' n. ...».