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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (19G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/2023)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • Organizzazione del Ministero
  • 1
  • 2
  • 3
  • Articolazione dei dipartimenti
    Sezione I
    Dipartimento del tesoro
  • 4
  • 5
  • 6
  • ((Dipartimento dell'economia))
  • 6 bis
  • 6 ter
  • Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Dipartimento delle finanze
  • 11
  • 12
  • Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
  • 13
  • 14
  • Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze
  • 15
  • 16
  • 17
  • Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze
  • 18
  • Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
  • 19
  • Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
  • 20
  • 21
  • 22
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo
17; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  in  particolare,
l'articolo 1, comma 359; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare,
l'articolo 24-bis; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  e  in  particolare,
l'articolo 4-bis; 
  Visto la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare,
l'articolo 1, commi 348, 350 e 351; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  in  particolare,
l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011,
n. 48, relativo alla rideterminazione delle  competenze  territoriali
delle Commissioni mediche di verifica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011,
n. 48,  relativo  alla  riallocazione  delle  funzioni  svolte  dalle
soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013,
n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2014,
n. 214, supplemento ordinario  n.  75,  recante  l'individuazione  ed
attribuzione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in  data
3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017,  n.  185,
relativi alla  individuazione  delle  Ragionerie  territoriali  dello
Stato e dei relativi compiti; 
  Visto il richiamato articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86 che prevede la  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della
medesima norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale  proposta,  ivi  compresa
quella   attinente   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro dell'economia e delle  finanze,  coerente
con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'economia  e
delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i  contingenti
di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale  e  non
generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta'; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2019; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Dipartimenti del Ministero 
 
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui  all'articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: 
  a) Dipartimento del tesoro; 
  ((a-bis) Dipartimento dell'economia;)) 
  b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  c) Dipartimento delle finanze; 
  d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei
servizi. 
  2. Ciascun Dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al capo  II.  Con  uno  o  piu'  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, alla  individuazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  al
corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio
e ricerca nel numero massimo di ((seicentottantotto)). In tale numero
sono comprese le  posizioni  dirigenziali  relative  agli  uffici  di
Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo  e  secondo
grado)) ed al Consiglio di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,
nonche' quelle relative  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  e
quelle relative all'Ufficio per il  supporto  al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza  e  alla  Struttura
tecnica  permanente  per  la   misurazione   della   performance.   I
Dipartimenti  svolgono  l'attivita'  normativa  nonche'   l'attivita'
prelegislativa  previste  dal  presente  decreto,  fatte   salve   le
competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.