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DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. (19G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 2019, n. 107 (in G.U. 05/10/2019, n. 234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
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Testo in vigore dal: 8-8-2019
al: 5-10-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE,  e,  in  particolare,
l'articolo 153; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater,  comma
1; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
e, in particolare, l'articolo 14; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del  Garante  per
la protezione dei dati  personali  nelle  more  del  procedimento  di
nomina dei suoi componenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente e i componenti del Collegio  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo  153  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni,
eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  nelle
rispettive sedute del 6  giugno  2012,  continuano  a  esercitare  le
proprie   funzioni,   limitatamente   agli    atti    di    ordinaria
amministrazione  e   a   quelli   indifferibili   e   urgenti,   fino
all'insediamento del  nuovo  Collegio  e,  comunque,  per  non  oltre
ulteriori sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.