stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2019
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2019
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi del  quale  «il  regolamento  relativo  agli  interventi  di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali»; 
  Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  e  in  particolare
l'articolo 2, comma 4-ter; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione svoltasi il 4 febbraio  2016  presso  il  Dipartimento
della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 22 febbraio 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4
febbraio 2016; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso
nella riunione del 17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016  e
del 28 settembre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai  sensi  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in  conformita'  alla  parte
quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa  in
sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle  aree  destinate
alla produzione agricola e  all'allevamento  oggetto  di  eventi  che
possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  al  Ministero  della
salute e al Ministero dello sviluppo  economico  le  informazioni  in
merito al numero  e  all'ubicazione  delle  aree  utilizzate  per  le
produzioni  agroalimentari  alle  quali  sono  state   applicate   le
procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati. 
  3. Restano ferme le disposizioni  vigenti  sulla  protezione  delle
acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti  puntuali
e da fonti diffuse. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  241  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art.  241  (Regolamento  aree  agricole).  -   1.   Il
          regolamento   relativo   agli   interventi   di   bonifica,
          ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
          operativa  e  permanente,   delle   aree   destinate   alla
          produzione  agricola  e  all'allevamento  e'  adottato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive,  della  salute  e  delle   politiche
          agricole e forestali.». 
              - La legge 11 novembre  2011,  n.  180  (Norme  per  la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2011,  n.
          265. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter  del
          decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136   (Disposizioni
          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e
          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree
          interessate),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6: 
              «Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche  di
          tipo sanitario, nei territori della regione Campania e  nei
          comuni di Taranto e Statte). - (Omissis). 
              4-ter. Anche ai  fini  degli  opportuni  interventi  di
          bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
          sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, adotta  il  regolamento
          relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
          e  di  messa  in  sicurezza,   d'emergenza,   operativa   e
          permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
          all'allevamento,  di  cui  all'articolo  241  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il Titolo V, della Parte Quarta  del  citato  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  reca:  «Bonifica  di  siti
          contaminati».