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LEGGE 8 marzo 2019, n. 21

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». (19G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-3-2019
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti  accaduti  presso  la
comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione»,  con  il
compito di  svolgere  accertamenti  sulle  eventuali  responsabilita'
istituzionali in merito alla  gestione  della  comunita'  medesima  e
degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare  l'adozione
di misure organizzative e strumentali per il  corretto  funzionamento
della struttura. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' il seguente: 
                «Art. 82. - Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste
          su materie di pubblico interesse. 
                A tale scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.».