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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151

Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (19G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2019
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 2-3-2019
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e  successive   modifiche   e   integrazioni,   contenente   il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero»; 
  Vista  la  direttiva  2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime  relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare  e,
in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera  b),  che  prevede
che le sanzioni  inflitte  in  caso  di  violazioni  del  divieto  di
assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi  del
rimpatrio; 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che  impiegano  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui   soggiorno   e'
irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che
con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali siano stabiliti i criteri per la  determinazione  e
l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la
sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto di dover stabilire  i  criteri  per  la  determinazione  e
l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la
sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per  l'anno
2018; 
  Udito il parere n. 01110/2018  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  12
aprile 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Criteri per la determinazione e l'aggiornamento 
                    del costo medio del rimpatrio 
 
  1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto  riguardo  all'anno
in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato  dalla  media
nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio
si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli
oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri
e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno.  Il
costo medio del rimpatrio  e'  aumentato  nella  misura  del  30%  in
ragione all'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di
accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per
eccesso o per difetto, a seconda che le cifre  decimali  del  calcolo
siano superiori o inferiori a 50. 
  2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui
al comma  1,  si  applica  la  variazione  media,  relativa  all'anno
precedente, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai  e  impiegati  (FOI)  al   netto   dei   tabacchi,   elaborata
dall'Istituto nazionale di statistica. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  12-ter,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191: 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - (Omissis). 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999,  n.
          258, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  Direttiva
          del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,
          n. 52/CE recante «Norme minime  relative  a  sanzioni  e  a
          provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro   che
          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare», pubblicata nella GUUE 30  giugno  2009,  n.  L
          168: 
              «Art. 5 (Sanzioni finanziarie). - 1. Gli  Stati  membri
          adottano le misure necessarie affinche' i datori di  lavoro
          che  violano  il  divieto  di  cui  all'articolo  3   siano
          passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 
              2. Le sanzioni  inflitte  in  caso  di  violazioni  del
          divieto di cui all'articolo 3 includono: 
                a) sanzioni finanziarie che aumentano a  seconda  del
          numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e 
                b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini  di
          paesi terzi assunti illegalmente, nei  casi  in  cui  siano
          effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono
          invece decidere che le sanzioni  finanziarie  di  cui  alla
          lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio. 
              3.  Gli  Stati  membri   possono   prevedere   sanzioni
          finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia
          una persona fisica che impiega a fini privati un  cittadino
          di un paese terzo il cui  soggiorno  e'  irregolare  e  non
          sussistano    condizioni    lavorative    di    particolare
          sfruttamento». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 16  luglio  2012,  n.  109  (Attuazione
          della  direttiva  2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
          relative a sanzioni e  a  provvedimenti  nei  confronti  di
          datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il
          cui soggiorno e'  irregolare),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172: 
              «Art. 1 (Modifiche al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286). - (Omissis). 
              2. I criteri per la  determinazione  e  l'aggiornamento
          del costo medio del rimpatrio cui commisurare  la  sanzione
          amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter
          dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286  del  1998,
          come introdotto dal presente decreto,  sono  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e
          del lavoro e delle politiche sociali. I proventi  derivanti
          dall'applicazione della  predetta  sanzione  amministrativa
          accessoria  affluiscono  all'entrata  del  bilancio   dello
          Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura
          del  sessanta  per  cento  al   fondo   rimpatri   di   cui
          all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286  del  1998  e
          per il residuo quaranta per  cento  al  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  la
          realizzazione di  interventi  di  integrazione  sociale  di
          immigrati e minori stranieri non accompagnati. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  16
          luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.