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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  10-11-2018

Art. 6

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni finali
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;
b) all'articolo 51, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, così come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.»
«Art. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico). - 1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico. 1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».