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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2021)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196
  • 1
  • Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
    personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • 2
  • Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
    personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Disposizioni processuali
  • 17
  • Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Testo in vigore dal:  19-9-2018

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»;
b) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.»;
c) dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
g) la rubrica dell'articolo 114 è sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
Note all'art. 9:

- L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dall'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.».
- L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»