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DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  attivare  con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei  lavoratori  e  delle
imprese,  introducendo  disposizioni  per  contrastare  fenomeni   di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo,  mediante  interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi  di  delocalizzazione,  a
salvaguardia dei livelli occupazionali  ed  operando  semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dello sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)  e'  aggiunta
la seguente: 
  "d-ter)  alle  collaborazioni  degli  operatori  che  prestano   le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"; 
    a) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al contratto di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee   all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi  e  non
programmabili, dell'attivita' ordinaria.»; 
      1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. In caso di stipulazione di  un  contratto  di  durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui  al  comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi". 
  2) al comma 2, primo e terzo  periodo,  la  parola  «trentasei»  e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non  superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo'  essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo,  il
contratto  si  trasforma  in  contratto  a  tempo  indeterminato.   I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»; 
      2) al comma 1,  la  parola  «trentasei»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «quattro»  e  la  parola   «sesta»   e'
sostituita dalla seguente: «quinta»; 
    c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contratti  di
lavoro a tempo determinato stipulati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche'  ai  rinnovi  e  alle
proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'  quelle  di
cui agli articoli 2 e 3, non  si  applicano  ai  contratti  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni ((nonche' ai contratti  di  lavoro  a
tempo determinato stipulati dalle  universita'  private,  incluse  le
filiazioni di universita' straniere, istituti  pubblici  di  ricerca,
societa' pubbliche che promuovono la ricerca e  l'innovazione  ovvero
enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di  trasferimento
di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica  alla
stessa o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,)),  ai  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.