stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 75

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2018
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 8-7-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale  e,  in
particolare, l'articolo 5 che conferisce una delega al Governo per il
riassetto  della  normativa  vigente  in  materia   di   agricoltura,
selvicoltura e filiere  forestali,  anche  adottando  appositi  testi
unici con riferimento a specifici settori omogenei; 
  Vista la legge 6 gennaio 1931,  n.  99,  recante  disciplina  della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali; 
  Visto  il  regio  decreto  19  novembre  1931,  n.  1793,   recante
approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio
1931,  n.  99,   portante   disposizioni   sulla   disciplina   della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali; 
  Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, recante elenco delle
piante dichiarate officinali; 
  Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1421,  recante  disciplina  della
raccolta e del commercio della digitale; 
  Vista la legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  recante  disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,   a   norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CE,  e  successive  direttive  di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante  disposizioni  per
la tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2017/160  della  Commissione  del  20
gennaio  2017,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  338/97  del
Consiglio relativo alla protezione di  specie  della  flora  e  della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Viste le linee guida  europee  concernenti  le  Good  Manufacturing
Practice (GMP) dell'Unione europea, con  riferimento  in  particolare
all'allegato 7 concernente la fabbricazione dei medicinali di origine
vegetale e  le  Good  agricultural  and  collection  Practice  (GACP)
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso  gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  lo  sportello  unico
doganale,  per  semplificare  le  operazioni   di   importazione   ed
esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie,
anche  di  competenza  di  amministrazioni  diverse,  connesse   alle
predette operazioni e, in particolare, l'articolo 4, commi 57,  58  e
59; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 relativo  alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015, relativo  ai  nuovi  alimenti  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.  1852/2001  della
Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato  e  sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che
abroga  le  direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio,  93/113/CE  del  Consiglio  e  96/25/CE  del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5  aprile  2017  relativo  ai  dispositivi  medici  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 85/374/CEE del  Consiglio  del  25  luglio  1985
relativa   al   ravvicinamento   delle   disposizioni    legislative,
regolamentari ed amministrative degli  stati  membri  in  materia  di
responsabilita' per danno da prodotti difettosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1209/2014 della  Commissione,  del  29
ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n.  451/2008  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che   definisce   una   nuova
classificazione statistica  dei  prodotti  associata  alle  attivita'
(CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il nuovo regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 78/2018,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  22
febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 15 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della commissione 5ª bilancio del Senato  della
Repubblica; 
  Considerato che le altre commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e la Commissione parlamentare  per
la  semplificazione  non  hanno  espresso  il  parere   nel   termine
prescritto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ad
interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  della  salute  e  dello  sviluppo
economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina la coltivazione, la raccolta e la
prima trasformazione delle piante officinali. 
  2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono
le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonche'  le
alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai  medesimi  usi.
Le piante officinali comprendono altresi' alcune specie vegetali  che
in considerazione delle loro proprieta' e delle loro  caratteristiche
funzionali   possono   essere   impiegate,   anche   in   seguito   a
trasformazione, nelle categorie di prodotti  per  le  quali  cio'  e'
consentito dalla normativa di settore, previa verifica  del  rispetto
dei requisiti di conformita' richiesti. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro  della  salute,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini
del presente decreto. 
  4. Il risultato dell'attivita' di coltivazione o di raccolta  delle
singole  specie  di   piante   officinali   puo'   essere   impiegato
direttamente,  oppure  essere  sottoposto  a  operazioni   di   prima
trasformazione indispensabili alle esigenze  produttive,  consistenti
nelle attivita' di  lavaggio,  defoliazione,  cernita,  assortimento,
mondatura, essiccazione, taglio e  selezione,  polverizzazione  delle
erbe secche e  ottenimento  di  olii  essenziali  da  piante  fresche
direttamente in  azienda  agricola,  nel  caso  in  cui  quest'ultima
attivita' necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante
fresche appena raccolte. E' altresi'  inclusa  nella  fase  di  prima
trasformazione  indispensabile  alle  esigenze  produttive  qualsiasi
attivita' volta a stabilizzare e  conservare  il  prodotto  destinato
alle fasi successive della filiera. 
  5. La coltivazione, la raccolta e  la  prima  trasformazione  delle
piante officinali, sono  considerate  attivita'  agricole,  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile. 
  6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la
coltivazione e  la  lavorazione  delle  piante  di  cui  al  comma  2
disciplinate dal testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la
vendita al consumatore finale e le attivita'  successive  alla  prima
trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche  normative
di settore. Sono altresi' escluse le preparazioni estemporanee ad uso
alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate
al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite
da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o  liquidi
di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti,  a
coloro che sono in possesso del titolo  di  erborista  conseguito  ai
sensi della normativa vigente. 
  8. Ai sensi dell'articolo 13-bis della legge  23  agosto  1988,  n.
400, ogni intervento normativo incidente sul presente testo  unico  o
sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita
modifica,  integrazione,  deroga  o  sospensione   delle   specifiche
disposizioni in esso contenute. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 luglio
          2016, n. 154 (Deleghe al Governo e  ulteriori  disposizioni
          in  materia   di   semplificazione,   razionalizzazione   e
          competitivita'  dei  settori  agricolo  e   agroalimentare,
          nonche' sanzioni in materia di pesca illegale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: 
              «Art. 5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino  e  la
          semplificazione della normativa in materia di  agricoltura,
          silvicoltura  e  filiere  forestali).  -  1.  Al  fine   di
          procedere  alla  semplificazione  e  al   riassetto   della
          normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
          filiere forestali, fatta salva  la  normativa  prevista  in
          materia di controlli sanitari, il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
          in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
          materia divise per settori  omogenei  e  ad  introdurre  le
          modifiche necessarie alle predette finalita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  ricognizione   e   abrogazione   espressa   delle
          disposizioni oggetto di  abrogazione  tacita  o  implicita,
          nonche' di quelle che siano prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
                b)  organizzazione  delle  disposizioni  per  settori
          omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo  di
          ciascuna  di  esse,  anche  al  fine  di  semplificare   il
          linguaggio normativo; 
                c) coordinamento delle  disposizioni,  apportando  le
          modifiche necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,
          logica  e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                d) risoluzione di eventuali incongruenze e  antinomie
          tenendo     conto     dei     consolidati      orientamenti
          giurisprudenziali; 
                e)  revisione  dei  procedimenti  amministrativi   di
          competenza statale in materia di agricoltura,  al  fine  di
          ridurre i termini procedimentali e ampliare le  ipotesi  di
          silenzio  assenso  con   l'obiettivo   di   facilitare   in
          particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia  di
          agricoltura; 
                f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio,  con
          le   amministrazioni   territoriali   in    relazione    ai
          procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine  di
          prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori
          ai   termini   massimi   previsti,   ridurre   i    termini
          procedimentali e ampliare le ipotesi  di  silenzio  assenso
          con  l'obiettivo  di  facilitare  in  particolare   l'avvio
          dell'attivita' economica in materia di agricoltura; 
                g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa
          sui controlli in materia di qualita'  dei  prodotti,  sulle
          produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni
          di origine, le indicazioni geografiche registrate ai  sensi
          della vigente normativa europea e la produzione  biologica,
          e contro  le  frodi  agroalimentari,  al  fine  di  evitare
          duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori  e  di
          eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni  della
          concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita'  dei
          diversi soggetti istituzionalmente  competenti  sulla  base
          della normativa vigente, fatte salve  le  competenze  delle
          Autorita' individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6
          novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni,  nonche'
          del  Ministero  della  salute   ai   fini   dell'attuazione
          dell'art.  41  del  regolamento  (CE)   n.   882/2004   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
                h)  revisione  e   armonizzazione   della   normativa
          nazionale in materia di foreste  e  filiere  forestali,  in
          coerenza con la strategia nazionale definita dal  Programma
          quadro per il settore  forestale,  di  cui  al  comma  1082
          dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  la
          normativa europea e gli impegni assunti in sede  europea  e
          internazionale,  con  conseguente   aggiornamento   o   con
          l'eventuale abrogazione del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 227. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  i  Ministri
          interessati,   previa   acquisizione   del   parere   della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - La legge 6 gennaio  1931,  n.  99  (Disciplina  della
          coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1931, n.
          41. 
              -  Il  regio  decreto  19  novembre   1931,   n.   1793
          (Approvazione  del  regolamento  per  l'applicazione  della
          legge 6 gennaio 1931, n. 99,  portante  disposizioni  sulla
          disciplina della coltivazione, raccolta e  commercio  delle
          piante officinali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          febbraio 1932, n. 32. 
              - Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle
          piante dichiarate officinali) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 1932, n. 155. 
              - La legge 9 ottobre 1942, n.  1421  (Disciplina  della
          raccolta e del  commercio  della  digitale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1942, n. 298. 
              - La  legge  25  novembre  1971,  n.  1096  (Disciplina
          dell'attivita' sementiera)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
          (Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'art. 7 della legge  5  marzo  2001,  n.  57)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219
          (Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE,   e   successive
          direttive di modifica, relativa ad  un  codice  comunitario
          concernente i  medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della
          direttiva  2003/94/CE)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, supplemento ordinario. 
              - La legge 1° dicembre 2015, n. 194  (Disposizioni  per
          la  tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di
          interesse  agricolo  e  alimentare)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288. 
              - Il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del
          20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
          del Consiglio relativo  alla  protezione  di  specie  della
          flora e della fauna selvatiche mediante  il  controllo  del
          loro  commercio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 1° febbraio 2017, n. L 27. 
              - Il regolamento (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  n.   1306/2013,   sul
          finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
          politica agricola comune e che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
          (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 57,  58  e  59
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo "sportello unico doganale",  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              58. Ferme tutte le competenze di  legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
              59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241.». 
              - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28
          giugno  2007   relativo   alla   produzione   biologica   e
          all'etichettatura dei prodotti biologici e  che  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  sul  sostegno
          allo sviluppo rurale da parte del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
          L 347. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.1308/2013  del   Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  9  settembre  2015  che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della  fauna  selvatiche)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  recante
          disposizioni volte a prevenire e gestire  l'introduzione  e
          la diffusione delle specie esotiche invasive e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  4  novembre
          2014, n. L 317. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150
          (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che  istituisce  un
          quadro  per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo
          sostenibile dei pesticidi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, supplemento ordinario. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che  stabilisce
          i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2015/2283  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,  relativo  ai
          nuovi alimenti  e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  e  il  regolamento  (CE)  n.   1852/2001   della
          Commissione  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 11 dicembre 2015, n. L 327. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009  sui  prodotti
          cosmetici   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n. L 342. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE  e  91/414/CEE
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          24 novembre 2009, n. L 309. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene  dei
          prodotti alimentari e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009  sull'immissione
          sul  mercato  e  sull'uso  dei  mangimi,  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 1831/2003 e  che  abroga  le  direttive
          79/373/CEE del  Consiglio,  80/511/CEE  della  Commissione,
          82/471/CEE  del  Consiglio,   83/228/CEE   del   Consiglio,
          93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE
          del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della  Commissione
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          1° settembre 2009, n. L 229. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/745  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  del  5  aprile  2017  relativo  ai
          dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
          regolamento (CE) n.  178/2002  e  il  regolamento  (CE)  n.
          1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e  93/42/CEE
          del  Consiglio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 5 maggio 2017, n. L 117. 
              - La direttiva 85/374/CEE del Consiglio del  25  luglio
          1985  relativa   al   ravvicinamento   delle   disposizioni
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  stati
          membri in materia di responsabilita' per danno da  prodotti
          difettosi   e'   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 7 agosto 1985, n. L 210. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo  alla
          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle
          sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento
          (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il regolamento (UE) n. 1209/2014  della  Commissione,
          del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento  (CE)
          n. 451/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti
          associata alle attivita'  (CPA)  e  abroga  il  regolamento
          (CEE) n. 3696/93 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2014, n. L 336. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          a norma dell'art. 2,  comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 2135 del codice civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13-bis della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario: 
              «Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). -  1.  Il
          Governo, nell'ambito delle proprie competenze,  provvede  a
          che: 
                a)  ogni  norma  che  sia   diretta   a   sostituire,
          modificare o abrogare  norme  vigenti  ovvero  a  stabilire
          deroghe  indichi   espressamente   le   norme   sostituite,
          modificate, abrogate o derogate; 
                b)  ogni  rinvio  ad   altre   norme   contenuto   in
          disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
          circolari   emanati   dalla    pubblica    amministrazione,
          contestualmente indichi, in  forma  integrale  o  in  forma
          sintetica e di chiara  comprensione,  il  testo  ovvero  la
          materia alla quale le disposizioni fanno riferimento  o  il
          principio, contenuto nelle norme cui si  rinvia,  che  esse
          intendono richiamare. 
              2. Le disposizioni della presente legge in  materia  di
          chiarezza  dei  testi  normativi   costituiscono   principi
          generali per la produzione normativa e non  possono  essere
          derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 
              3. Periodicamente, e comunque almeno ogni  sette  anni,
          si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi  unici
          con i  medesimi  criteri  e  procedure  previsti  nell'art.
          17-bis  adottando,  nel  corpo  del  testo  aggiornato,  le
          opportune evidenziazioni. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
          di  indirizzo  e  coordinamento  per  assicurare  che   gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici.».