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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal: 8-7-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante
soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni
in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante  interventi
urgenti nel settore agroalimentare,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 2; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  907/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli  organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   908/2014   della
Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la
gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1º dicembre 2017; 
  Vista la mancata intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018; 
  Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura  del  Senato  e
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; 
  Considerato che le altre Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e la Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  non
hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la delibera motivata del  Consiglio  dei  ministri,  adottata
nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ad
interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
 
  1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA),  di  seguito
denominata Agenzia,  e'  ente  di  diritto  pubblico  non  economico,
sottoposto alla vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero. 
  2. L'Agenzia e'  dotata  di  autonomia  statutaria,  regolamentare,
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera  sulla
base  di  principi  di  trasparenza,   economicita'   ed   efficienza
nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. 
  3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni  di  organismo
di coordinamento e di organismo pagatore. 
  4. Nell'ambito  della  potesta'  organizzativa,  e  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 12,  l'Agenzia  e'  articolata  in  tre
direzioni di livello dirigenziale generale. 
  5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento  con
l'Unione europea. 
  6. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3. 
  7. L'Agenzia puo' avvalersi del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: 
              «Art.  14  -  (Decreti  legislativi).  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165
          (Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per  le
          erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n.  59),  modificato  dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  giugno
          1999, n. 137. 
              - Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22  (Interventi
          urgenti nel settore  agroalimentare)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2005,  n.  49,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  aprile   2005,   n.   71,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario: 
              «Art. 12  -  (Soppressione  di  enti  e  societa').  1.
          L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
          e le competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore  delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite al CRA. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'articolo 6,  comma  3,
          del regolamento (CE) n. 1290/2005  del  Consiglio,  del  21
          giugno 2005.  A  tal  fine,  l'Agenzia  agisce  come  unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio  dell'evoluzione  della  spesa,  di   cui   al
          citatoregolamento   (CE)   n.   1290/2005,   relativo    al
          finanziamento della politica agricola comune, nonche'  alle
          fasi successive alla decisione di  liquidazione  dei  conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 
              8. Restano  ferme  in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli  organi  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, sono: 
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita' e conoscenza  del  settore
          agroalimentare; 
                b) il collegio dei revisori dei  conti,  composto  da
          tre membri effettivi e due supplenti nominati  con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
          dirigenziale  non  generale,  e'  designato  dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo. 
              14. Il direttore e' nominato con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata. 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
          statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
          il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
          revisori. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Sono abrogati dalla  data  di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni deldecreto
          legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da  1
          a 16 del presente articolo  e  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto
          legislativo. 
              18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,
          di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004, n.  99,  e'  soppressa.  Al  fine  di  razionalizzare
          l'attuazione delle  politiche  promozionali  di  competenza
          nazionale nell'ambito  della  promozione  all'estero  delle
          produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'  efficaci
          ed   efficienti   gli    interventi    a    favore    della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
              19. Al fine di semplificare le procedure  di  riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate   dallo   Stato,   i    regolamenti    previsti
          dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244  del  2007
          sono  emanati,  anche  sulla  base   delle   proposte   del
          commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          sentito il Ministro vigilante. 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente,  all'articolo  8ed  all'articolo  19   del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
          successive modificazioni. Ai componenti  delle  commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'. 
              21. 
              22. 
              23.   La   Commissione   scientifica   CITES   di   cui
          all'articolo 4, comma 5, della legge 7  febbraio  1992,  n.
          150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
          68 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza  e  rimborsi  spese,  fatti  salvi  gli  oneri  di
          missione.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          precedente periodo, quantificati in euro  ventimila  annui,
          si provvede mediante corrispondente riduzione, a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6,  comma
          1, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
              24. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29. 
              30. 
              31. 
              32. 
              33. 
              34. 
              35. 
              36. 
              37. 
              38. 
              39. All'articolo  15,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
          «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              41. 
              42. 
              43. 
              44. 
              45. 
              46. 
              47. 
              48. 
              49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
          Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e'  soppressa  e  i  relativi  organi
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 
              50.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165e non comporta  variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
              51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  il  bilancio  di  chiusura
          dell'ente soppresso e' deliberato dagli  organi  in  carica
          alla    data    di    cessazione    dell'ente,    corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              52. Le funzioni attribuite all'associazione di  cui  al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
              53. Le convenzioni in essere tra  l'associazione  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
              54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio   a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito.  Con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge  n.  400  del
          1988, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la
          propria dotazione organica in  misura  corrispondente  alle
          unita' di personale effettivamente trasferite e la  propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
              55. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              56.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50. 
              57. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
          versato all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  risorse
          strumentali dell'associazione sono acquisite al  patrimonio
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              58. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
              59. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di cui all'articolo 33 del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006,
          n.  51  e'  soppressa  e  i  relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
              60.  Il  commissario  in  carica   al   momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
          verifica altresi' la  disponibilita'  degli  operatori  del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione   dell'Esposizione    permanente    di    cui
          all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24  dicembre
          2003, n. 350, senza previsione e impegno di  oneri  per  il
          bilancio dello Stato,  provvedendo,  se  del  caso,  previa
          autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico,  al
          trasferimento dei relativi rapporti e attivita'  in  essere
          alla  data  del  presente  decreto.  In  caso  di   mancato
          trasferimento entro la data del  30  giugno  2014  tutti  i
          rapporti di cui e' parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
          diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
          denominata, per l'estinzione anticipata. 
              62. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              63. Le convenzioni in essere alla data di cui al  comma
          59 tra  il  Ministero  e  la  Fondazione  soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
          il bilancio  di  chiusura  della  Fondazione  soppressa  e'
          presentato dal commissario per l'approvazione al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
          collegio dei  revisori.  Il  bilancio  da'  evidenza  della
          contabilita'  separata  attivata  per  la  gestione   della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  la
          Fondazione, concernente la realizzazione del  programma  di
          cui al comma 62. I compensi,  le  indennita'  o  gli  altri
          emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei
          revisori sono corrisposti fino  agli  adempimenti  previsti
          dal presente comma e comunque non oltre i 15  giorni  dalla
          data di cui al comma 59. 
              65. Le risorse umane,  nei  limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
              66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
              67. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              68.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
              69. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del commissario e le disponibilita'  liquide
          costituenti il  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione,  o
          comunque  destinate  alla  realizzazione   dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
              70. Dalla data di cui al comma  59,  sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge  24  dicembre
          2003, n. 350 e l'articolo 1,  comma  230,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  nella  parte  in  cui  dispone  lo
          stanziamento  delle  risorse  del   predetto   Fondo   alle
          attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del  decreto-legge
          30 dicembre 2005, n. 273, convertito  inlegge  23  febbraio
          2006, n. 51  e  le  eventuali  disposizioni  legislative  e
          normative in contrasto con la presente disposizione. 
              71. La titolarita' degli affidamenti  diretti  disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
              72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
          da  Promuovi  Italia  alla  societa'  conferitaria  i  beni
          strumentali e, previo subentro nei  relativi  contratti  di
          lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato  nello
          svolgimento delle attivita'; la societa' subentra  altresi'
          in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
          professionali  in  essere  alla  data  di   perfezionamento
          dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
              73. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'articolo
          1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              74. Al comma 8-bis dell'articolo 12  del  decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
          attivita'  produttive»  e:  «Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive»,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e  «Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 
              75. L'incarico di commissario  per  la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'articolo  2545-sexiesdecies
          del codice civile, commissario liquidatore  delle  societa'
          cooperative  sciolte  per  atto   dell'autorita'   di   cui
          all'articolo   2545-septiesdecies   del   codice    civile,
          commissario  liquidatore  delle  societa'  cooperative   in
          liquidazione coatta amministrativa  di  cui  agli  articoli
          2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto  16
          marzo  1942,  n.  267,  e'  monocratico.   Il   commissario
          liquidatore esercita personalmente le funzioni del  proprio
          ufficio;  nel  caso  di  delega  a  terzi   di   specifiche
          operazioni,  l'onere  per  il  compenso  del  delegato   e'
          detratto dal compenso del commissario. 
              76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
          amministrativa  delle  societa'  cooperative   nonche'   la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e198 del regio-decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              77.   Nelle   procedure    di    liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui aldecreto ministeriale 25 gennaio 2012,
          n. 30, recante «Regolamento concernente  l'adeguamento  dei
          compensi  spettanti   ai   curatori   fallimentari   e   la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo». In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
          n.  216,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   24
          febbraio  2012,  n.  14,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 5,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo   36,   comma   5,   settimo   periodo,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5»; 
                b) al comma 6,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «in
          servizio dalla data in vigore del presente  decreto»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «in servizio alla  data  del  31
          maggio 2012»; 
                b) al comma 7,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              80. All'articolo 83-bis, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa»; 
                b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
                  «14.   Ferme   restando   le   sanzioni    previste
          dall'articolo 26 della legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e
          successive modificazioni, e  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
          violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e  9,  consegue
          la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio  della
          differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla  base
          dei costi individuati ai  sensi  dei  commi  1  e  2;  alla
          violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  dieci  per
          cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
          1.000,00 euro»; 
                c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
                  «15.  Le  violazioni  indicate  al  comma  14  sono
          constatate dalla Guardia di finanza  e  dall'Agenzia  delle
          entrate in occasione dei controlli ordinari e  straordinari
          effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
          delle sanzioni ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689». 
              81. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di   cui   al   Titolo   II   deldecreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
              82.  Sono  soppresse  le   lettere   c),   g)   ed   l)
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 284. 
              83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
          2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la lettera a) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   «a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  "Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti", con funzioni di Presidente»; 
                b) al comma 1, lettera b) le  parole  «dei  quali  il
          primo e' eletto dal Comitato centrale fra i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia   assegnato   nell'ambito   di    quelli    previsti
          dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»; 
                c)  al  comma  1,  lettera  g)  le  parole   «quattro
          rappresentanti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un
          rappresentante per ciascuna». 
              84. Le disposizioni di  cui  al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1° gennaio 2013. 
              85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale  per
          l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
          di sicurezza della circolazione, di controlli  sui  veicoli
          pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul  capitolo
          1330 - piano di gestione 1 -  del  bilancio  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  e'  ridotto  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5  milioni  di  euro
          per gli anni 2013 e 2014. 
              86.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
              87. Al fine di  consentire  una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti  dall'articolo  21  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  all'approvazione  del
          bilancio di chiusura dell'INPDAP si  provvede  mediante  la
          nomina di un commissario ad acta. 
              88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
          n.  201  del  2011,  le  parole:  «30  giugno  2012»   sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012». 
              89.  Il  Comitato   amministratore   della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
          1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              90.  In  funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale  dei  lavoratori   (ISFOL),   istituito   con
          ildecreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1973,
          n.  478,  e  di  contenimento  dei  costi  degli  organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
              90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
          alla data del 7 luglio 2002, transitato alla  CONI  Servizi
          S.p.A. in attuazione dell'articolo 8  del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non  oltre  il  31
          dicembre 2013, l'articolo 30  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni  destinatarie  del
          personale  in  mobilita'   sono   trasferite   le   risorse
          finanziarie   occorrenti   per   la   corresponsione    del
          trattamento  economico  al  personale  medesimo,  nei   cui
          confronti trova applicazione  anche  il  comma  2-quinquies
          dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165  del  2001.
          ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2,  della
          legge  28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
          ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art. 15 - (Delega al Governo  per  il  riordino  degli
          enti, societa'  e  agenzie  vigilati  dal  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto
          del  settore  ippico  e  per  il  riordino  dell'assistenza
          tecnica agli allevatori e  la  revisione  della  disciplina
          della riproduzione animale). Omissis. 
              2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, relativamente al riordino degli enti,  societa'
          ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione delle competenze e riordino degli  enti,
          societa'   ed   agenzie   vigilati,   anche    a    seguito
          dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo  1,  commi
          da 381 a  383,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          dell'articolo 1,  commi  da  659  a  664,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis,  del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo
          modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito  e
          trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la  terzieta',
          l'onorabilita',  l'assenza  di  conflitti   di   interessi,
          l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali  e  la
          comprovata qualificazione scientifica e  professionale  dei
          componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente,
          societa' o agenzia; 
                b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  degli   enti,
          societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
          ricorso a contratti  con  soggetti  esterni  alla  pubblica
          amministrazione   e   utilizzando    prioritariamente    le
          professionalita' esistenti; 
                c) utilizzo di una quota  non  superiore  al  50  per
          cento dei risparmi di spesa, non considerati  ai  fini  del
          rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  derivanti  dalla
          riduzione del numero  degli  enti  e  societa'  disposta  a
          legislazione vigente e dall'attuazione  delle  disposizioni
          di cui al presente comma per politiche a favore del settore
          agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
          all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche'  alla
          tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata; 
                d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura (AGEA)  anche  attraverso  la  revisione  delle
          funzioni attualmente affidate all'Agenzia  medesima  e,  in
          particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
          del Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN)  di  cui
          all'articolo15 della legge 4 giugno 1984, n.  194,  nonche'
          del modello di coordinamento  degli  organismi  pagatori  a
          livello   regionale,   secondo   i   seguenti    indirizzi:
          sussidiarieta' operativa tra livello centrale e  regionale;
          modello organizzativo omogeneo; uniformita'  dei  costi  di
          gestione del  sistema  tra  i  diversi  livelli  regionali;
          uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i
          diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire
          l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema  dei
          pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso  alle  informazioni
          da parte degli utenti e  delle  pubbliche  amministrazioni,
          garantendo la realizzazione di una piattaforma  informatica
          che  permetta  la  piena  comunicazione  tra  articolazioni
          regionali  e  struttura  centrale  nonche'  tra  utenti   e
          pubblica amministrazione, attraverso la  piena  attivazione
          della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  di   cui
          all'articolo 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
                e) riordino del sistema  dei  controlli  nel  settore
          agroalimentare, al fine di garantire  maggiore  unitarieta'
          ed efficacia, anche assicurando la necessaria  indipendenza
          dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
          soppressione  della  societa'  AGECONTROL   S.p.a.,   anche
          mediante il trasferimento della proprieta'  delle  relative
          azioni al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali o ad agenzie da  esso  vigilate,  ovvero  la  sua
          confluenza  in  enti,  societa'  o  agenzie  vigilati   dal
          medesimo  Ministero,  previo   espletamento   di   apposite
          procedure  selettive  per  il  personale,   procedendo   al
          relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
          corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
          predetta societa' mantengano esclusivamente il  trattamento
          economico fondamentale in godimento percepito alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, con  corrispondente
          riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; 
                f) revisione  della  normativa  istitutiva  dell'Ente
          nazionale risi al fine di razionalizzarne  l'organizzazione
          in funzione della competitivita' del settore; 
                g) previsione dell'obbligo di  pubblicazione  annuale
          dei dati  economici,  finanziari  e  patrimoniali  relativi
          all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
          delle  attivita'  svolte  da  ciascun  ente,   societa'   o
          agenzia.». 
              - Il regolamento (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  n.   1306/2013,   sul
          finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
          politica agricola comune e che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
          (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014  della
          Commissione dell'11 marzo 2014 che integra  il  regolamento
          (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per  quanto  riguarda  gli  organismi  pagatori   e   altri
          organismi, la gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei
          conti, le cauzioni e l'uso dell'euro  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
          255. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  908/2014  della
          Commissione  del  6  agosto  2014  recante   modalita'   di
          applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   1306/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          organismi  pagatori  e   altri   organismi,   la   gestione
          finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
          controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
          255. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43,  del  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello  Stato),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, n. 12 dicembre 1933, n. 286: 
              «Art. 43 - L'Avvocatura dello Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.».