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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 marzo 2018, n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2018
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-7-2018
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di
cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in  conformita'  a
quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di
criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche'  il  comma  3,  il  quale
prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al
comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210»; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato che in Italia esiste un mercato  per  il  granulato  di
conglomerato bituminoso in ragione del fatto che  lo  stesso  risulta
comunemente  oggetto  di  transazioni  commerciali  e   possiede   un
effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici
per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto  dei  requisiti
tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima  rispetta  la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e  che  il
suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del  24
ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della  direttiva  n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione e la successiva notifica alla  Commissione
europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  in
presenza  dei  quali  il  conglomerato  bituminoso  cessa  di  essere
qualificato come rifiuto ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  al
conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-ter  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lettere  a)
          e  b),  del  decreto-legge  6  novembre   2008,   n.   172,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 210. La circolare del Ministero  dell'ambiente  28
          giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi
          dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 
              - La direttiva 2008/98/CE  del  19  novembre  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2008, n. L 312. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 2017, n. 264. 
              - La direttiva  2015/1535  del  9  settembre  2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  184-ter,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                b)  e'  certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza
          o l'oggetto soddisfa, per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis.».