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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2021)
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Testo in vigore dal: 8-6-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 11; 
  Visto il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Acquisito  il  parere  della  2ª  Commissione  del   Senato   della
Repubblica; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e  che  abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 
  2. Il presente decreto si  applica  al  trattamento  interamente  o
parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche  e
al trattamento non automatizzato  di  dati  personali  delle  persone
fisiche contenuti in un archivio o ad esso  destinati,  svolti  dalle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali,  incluse  la
salvaguardia contro  e  la  prevenzione  di  minacce  alla  sicurezza
pubblica. 
  3. Il presente decreto  non  si  applica  ai  trattamenti  di  dati
personali: 
    a) effettuati  nello  svolgimento  di  attivita'  concernenti  la
sicurezza nazionale o  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea  e  per  tutte  le
attivita' che non rientrano nell'ambito di applicazione  del  diritto
dell'Unione europea; 
    b)  effettuati  da  istituzioni,   organi,   uffici   e   agenzie
dell'Unione europea. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 11; 
  Visto il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Acquisito  il  parere  della  2ª  Commissione  del   Senato   della
Repubblica; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e  che  abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 
  2. Il presente decreto si  applica  al  trattamento  interamente  o
parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche  e
al trattamento non automatizzato  di  dati  personali  delle  persone
fisiche contenuti in un archivio o ad esso  destinati,  svolti  dalle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali,  incluse  la
salvaguardia contro  e  la  prevenzione  di  minacce  alla  sicurezza
pubblica. 
  3. Il presente decreto  non  si  applica  ai  trattamenti  di  dati
personali: 
    a) effettuati  nello  svolgimento  di  attivita'  concernenti  la
sicurezza nazionale o  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea  e  per  tutte  le
attivita' che non rientrano nell'ambito di applicazione  del  diritto
dell'Unione europea; 
    b)  effettuati  da  istituzioni,   organi,   uffici   e   agenzie
dell'Unione europea.