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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44

Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali. (18G00071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2018, n. 83 (in G.U. 07/07/2018, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2018)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 8-7-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 139 e 145; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per assicurare l'ulteriore  finanziamento  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, al fine di garantire la prosecuzione dei  trattamenti  di  cassa
integrazione  in  deroga  aventi  efficacia  temporale  entro  il  31
dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  urgenti  per  le  imprese  operanti  nelle  aree   di   crisi
                        industriale complessa 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini  di
cui  al  periodo  precedente,  la  regione  Sardegna  puo'   altresi'
destinare ulteriori risorse, fino al limite  di  9  milioni  di  euro
nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali  esistenti
nel suo territorio")). 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari  a  nove
milioni di euro per l'anno 2018,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.